F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 5,6 5 – APPELLO DEL G.S. NUOVA TOR TRE TESTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI NUOVA TOR TRE TESTE/FONTE MERAVIGLIOSA DEL 16.9.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 14 del 18.10.2001) 6 – APPELLO DEL G.S. NUOVA TOR TRE TESTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ALMAS ROMA/NUOVA TOR TRE TESTE DEL 23.9.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 14 del 18.10.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 5,6 5 - APPELLO DEL G.S. NUOVA TOR TRE TESTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI NUOVA TOR TRE TESTE/FONTE MERAVIGLIOSA DEL 16.9.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 18.10.2001) 6 - APPELLO DEL G.S. NUOVA TOR TRE TESTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ALMAS ROMA/NUOVA TOR TRE TESTE DEL 23.9.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 18.10.2001) L’A.C. Fonte Meravigliosa proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado per la posizione irregolare del calciatore De Santis Alessio del G.S. Nuova Tor Tre Teste con riferimento alla gara di Campionato Allievi Regionali (Girone C) del Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Nuova Tor Tre Teste / Fonte Meravigliosa del 16.9.2001. Identico reclamo era proposto dalla Almas Roma con riferimento alla gara Almas Roma/Nuova Tor Tre Teste del 23.9.2001. Il Giudice Sportivo deliberava di infliggere con provvedimenti pubblicati nel Com. Uff. n. 14 del 18 ottobre 2001 al G.S. Nuova Tor Tre Teste, ai sensi dell’art. 7, n. 5, C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 in ciascuna delle partite sopra menzionate, oltre alla squalifica per due gare al calciatore De Santis e alle ulteriori sanzioni decise, ritenendo la irregolarità della posizione del calciatore in tali gare in quanto squalificato. Avverso tali pronunce proponeva appelli alla C.A.F. il G.S. Tor Tre Teste deducendo la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 6 e 41 C.G.S., nonché l’omessa motivazione sull’applicabilità dell’art. 41 C.G.S., Chiedeva l’annullamento delle decisioni del Giudice Sportivo di 2° Grado con omologazione dei risultati conseguiti sul campo. All’odierna riunione compariva la parte appellante e con il consenso della stessa i due procedimenti erano riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva. L’avv.to Riccardo Vicerè si riportava alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati. Il gravame è fondato e va pertanto accolto. I fatti oggetto di esame sono relativi alla posizione del calciatore De Santis Alessio squalificato per due giornate - con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 25 del 27 aprile 2001 - in merito all’ultima gara del campionato Allievi Provinciali tra Valmontone e Torbellamonaca, squadra quest’ultima nella quale militava il calciatore nella passata stagione sportiva. Nella corrente stagione sportiva il calciatore (nato il 25.01.1985) si è tesserato per la società appellante la quale svolge attività calcistica con prima squadra militante nel Campionato Juniores Regionale. La problematica sottoposta all’attenzione della Commissione verte attorno alla legittimità della partecipazione del De Santis alle gare del Campionato categoria Allievi Regionali rispettivamente del 16.9.2001 contro la Fonte Meravigliosa, e del 23.9.2001 contro l’Almas Roma. Ai sensi dell’art. 17, comma 6, C.G.S. (comma che deroga il disposto del comma 3 dello stesso articolo), qualora il calciatore abbia cambiato società, la sanzione della squalifica, ove non ancora scontata - come nel caso di specie - deve essere scontata nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza. La prima squadra della società appellante, la Juniores Regionale, ha giocato due partite rispettivamente il 15.9.2001 e il 22.9.2001 e il De Santis non vi ha preso parte (cfr. distinta calciatore in atti), disputando le gare del 16.9.2001 e del 23.9.2001 in seno alla squadra partecipante al campionato Allievi del G.S Nuova Tor Tre Teste. Tale partecipazione è consentita dall’art. 41 C.G.S. che recita “... il calciatore non può partecipare in altre squadre a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalif1ca, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi”. Avendo giocato la Juniores le partite il sabato pomeriggio (15.9 e 22.9) al De Santis era preclusa, per la squalifica comminatagli, la possibilità di giocare con la Juniores, ma aveva il diritto di disputare le partite in seno ad altra squadra della società purché in giorni differenti da quelle della Juniores, disputatesi appunto il 16 e 23 settembre 2001. La condotta del G.S. Nuova Tor Tre Teste e del calciatore De Santis non è quindi censurabile e per l’effetto vanno annullate in tutte le loro parti le decisioni del Giudice di 2° Grado impugnate con il ripristino dei risultati conseguiti sul campo con l’A.C. Fonte Meravigliosa del 16.9.2001 e con l’Almas Roma del 23.9.2001. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal G.S. Nuova Tor Tre Teste di Roma, li accoglie, annullando le impugnate delibere e ripristinando, altresì, i risultati conseguiti in campo nelle gare: - 16.9.2001 Nuova Tor Tre Teste /Fonte Meravigliosa (4 - 0); - 23.9.2001 Almas Roma / Nuova Tor Tre Teste (1 - 2). Dispone restituirsi le relative tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it