F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 7 7 – APPELLO DELL’U.S. PIEVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SEMONTE/PIEVESE DEL 16.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 14 del 25.10.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 7 7 - APPELLO DELL’U.S. PIEVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SEMONTE/PIEVESE DEL 16.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 14 del 25.10.2001) L’U.S. Pievese di Città della Pieve ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria del 23 ottobre 2001 che, confermando quanto era stato deliberato dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato il 4 ottobre 2001, ha respinto il reclamo presentato dalla U.S. Pievese avverso il risultato della gara Semonte / Pievese del Campionato Regionale Umbria di 1a Categoria, disputata a Semonte di Gubbio il 16.9.2001. Nell’atto d’appello l’U.S. Pievese ripropone le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio, sostenendo che la Società Semonte, al 32° del secondo tempo, avrebbe sostituito il calciatore n. 7 Calzuola Fabrizio, nato il 18.2.1983 ed unico giocatore in campo nato dopo l’1.1.1982, con il n. 18 Spigarelli Giuliano, nato il 19.6.1981. Per effetto di tale sostituzione l’A.S. Semonte avrebbe contravvenuto alla disposizione regolamentare che prevede obbligatoriamente la presenza in campo, per l’intera durata della gara, di almeno un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1982. Secondo la reclamante l’arbitro, al termine della gara, avrebbe dichiarato al dirigente accompagnatore della Pievese che la sostituzione effettuata dalla A.S. Semonte riguardava il n. 7 ed il n. 18, e ciò in contrasto con il referto arbitrale, dal quale risulta che al 33° del secondo tempo venne effettuata la sostituzione del n. 7 Caluola Fabrizio con il n. 16 Cerbella Alessio, nato nel 1983, mentre il n. 18 Spigarelli Giulio, nato nel 1981, entrò in campo soltanto al 36° del secondo tempo in sostituzione del n. 9 Mozzilo Christian. In sostanza, l’arbitro nel suo rapporto avrebbe trascritto erroneamente i dati relativi alle sostituzioni di calciatori, cambiando l’ordine delle stesse. Conclude la Pievese chiedendo che venga inflitta alla A.S. Semonte Calcio la punizione della perdita della gara in applicazione di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 lettera c) (ora art. 12 n. 5) del Codice di Giustizia Sportiva. L’A.S. Semonte Calcio ha inviato controdeduzioni scritte, negando il presupposto di fatto sul quale si fonda il reclamo e ribadendo che, in conformità con le risultanze del rerferto arbitrale, al 32° del secondo tempo circa venne effettuata la sostituzione del n. 7 Calzuola Fabrizio con il n. 16 Cerbella Alessio, nato il 2.4.1983, mentre il calciatore Giuliano Spigarelli, nato il 19.6.81, entrò in campo soltanto alla successiva sostituzione. Nessuna violazione regolamentare si sarebbe quindi realizzata, avendo l’A.S. Semonte Calcio schierato per tutto l’arco della gara almeno un calciatore nato dopo l’1.1.1981 ed almeno uno nato dopo l’1.1.1982. Si rileva inoltre nelle controdeduzioni che la Commissione Disciplinare ha compiuto, per l’accertamento dei fatti, approfondita indagine comprensiva dell’audizione del Direttore di gara, che ha confermato l’ordine delle sostituzioni risultante dal referto. L’A.S. Semonte chiede pertanto il rigetto del ricorso e la conferma integrale della decisione impugnata. La Commissione osserva che l’impugnazione della U.S. Pievese, essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito della controversia, non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell’art. 33 n. 1 C.G.S., in cui è ammessa l’impugnazione con ricorso alla C.A.F., La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contradditoria motivazione della delibera impugnata. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come innnzi proposto dall’U.S. Pievese di Città della Pieve (Perugia). Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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