F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 8 8 – APPELLO DELLA S.S. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003, INFLITTA AL CALCIATORE NIBALI FAUSTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 22 del 25.10.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 8 8 - APPELLO DELLA S.S. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003, INFLITTA AL CALCIATORE NIBALI FAUSTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22 del 25.10.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento del 10.10.2001, infliggeva la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005 al calciatore Fausto Nibali, tesserato per la Società Due Torri, espulso dal Direttore di gara durante l’incontro di Coppa Italia Due Torri - Spadaforese del 3.10.2001 “per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro; per averlo colpito con un calcio ad una gamba che procurava forte dolore, dopo l’espulsone; nonché per ulteriore contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso, a fine gara”. Con tempestivo reclamo alla Commissione Disciplinare, la Società interessata chiedeva un congrua riduzione della sanzione, sostenendo che l’azione violenta del Nibali non aveva avuto come obiettivo l’arbitro ma un calciatore avversario, Gerbino; questi aveva evitato il calcio del Nibali che, di conseguenza, aveva attinto di striscio il Direttore di gara ad una gamba, procurandogli forte ma momentaneo dolore. La Commissione Disciplinare, con delibera del 20.10.2001, pur disattendendo la prospettazione difensiva, dell’“aberatio ictus” in base al rilievo che il fatto addebitato al Nibali era stato descritto in maniera chiara nel referto arbitrale e non si prestava ad equivoco alcuno, accoglieva il reclamo in punto entità della sanzione rideterminando la squalifica del Nibali fino al 30.6.2003, in considerazione del fatto che le conseguenze subite dal Direttore di gara erano state di lievissima entità e comunque non ostative alla prosecuzione della gara. La società Sportiva Due Torri propone ora ricorso alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare, deducendone l’erroneità e contraddittorietà di motivazione per aver trascurato due circostanze di fatto risultanti dagli atti ufficiali, che confermerebbero l’involontarietà della condotta del Nibali: il tafferuglio scoppiato al momento dell’espulsione del Gerbino, nel corso del quale il Nibali avrebbe tentato di colpire l’avversario attingendo involontariamente l’arbitro, e le lievissime conseguenze fisiche riportate dal Direttore di gara, che sarebbero state ben più gravi se il Nibali avesse voluto colpirlo, tenuto conto della posizione ravvicinata. A sostegno della propria tesi l’appellante produce una dichiarazione scritta del calciatore della Spadaforese Giuseppe Gerbino, nella quale si afferma che il calcio sferrato dal Nibali era destinato alla sua persona e non al Direttore di gara. In subordine, anche nell’ipotesi della denegata “aberatio ictus”, l’appellante eccepisce l’eccessività della sanzione, censurando la valutazione contraddittoria del materiale probatorio da parte della Commissione Disciplinare e l’insufficiente rilievo attribuito, ai fini della determinazione dell’entità della squalifica, all’inconsistenza delle conseguenze lesive subite dall’arbitro. In conclusione, l’appellante chiede che la squalifica inflitta al Nibali venga congruamente ridotta. Il ricorso, pur essendo ammissibile ex art. 33 punto 1 lettera c) C.G.S., limitatamente al motivo con il quale viene eccepita la contraddittoria motivazione della delibera impugnata su un punto decisivo della controversia (aberratio ictus), è infondato e deve essere respinto. Non si ravvisa, infatti, alcuna contraddittorietà nella motivazione della delibera della Commissione Disciplinare. Essa appare fondata sulle evidenti risultanze degli atti ufficiali, ai quali il C.G.S. attribuisce testualmente valore di prova privilegiata. Invero, dal referto arbitrale non è possibile ricavare alcun elemento a favore della tesi difensiva, non sussistendo alcun dubbio (di fronte alla chiara descrizione dell’episodio contenuta nel rapporto) in ordine all’intenzione del Nibali di colpire proprio l’arbitro e non l’avversario. E’ opportuno rilevare, in senso rafforzativo della motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare, che la tesi dell’“aberratio ictus” è smentita sia dalla mancanza di con testualità tra i due episodi, sia dalla condotta offensiva e minacciosa tenuta dal Nibali nel confronti dell’arbitro dopo il termine della gara, chiaramsnte incompatibile con la pretesa involontarietà del calcio sferratogli al momento dell’espulsione. La dichiarazione del Gerbino prodotta in sede di ricorso alla C.A.F., oltre ad essere tardiva, è priva di valore probatorio, in quanto contrastante con le risultanze degli atti ufficiali. Il motivo di appello relativo all’eccessività della sanzione non può essere preso in esame, in quanto la sanzione inflitta al Nibali, peraltro già congruamente ridotta dalla Commissione Disciplinare, non merita ulteriore riduzione. Alla reiezione del gravame consegue necessariamente l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Due Torri di Gliaca di Piraino (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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