F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n.9 9 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. GOCEANO BONO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE FAE ALBERTO (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 39/C-Riunione del 9.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n.9 9 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. GOCEANO BONO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE FAE ALBERTO (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 39/C-Riunione del 9.6.2000) Con decisione assunta nella riunione del 9 giugno 2000 (C.U. n. 39/C) questa Commissione d’Appello, decidendo sul gravame della società attualmente reclamante avverso la squalifica fino al 30 giugno 2003 del calciatore Fae Alberto, inflitta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale. Sardegna (C.U. n. 43 dell’11 maggio 2000) per l’increscioso accaduto ai danni dell’arbitro, colpito con un forte pugno durante la gara in epigrafe, lo respingeva ritenendo che la Commissione Disciplinare non era tenuta ad un supplemento di indagini in quanto il fatto emergeva ampiamente in tutta la sua gravità dagli atti ufficiali di gara e che il comportamento del predetto calciatore giustificava l’entità della sanzione inflitta. Con ricorso da ultimo inviato alla citata Commissione Disciplinare la Pol. Goceano Bono ha chiesto la riabilitazione del calciatore Fae, assumendo, a sostegno del ricorso, che del grave fatto avvenuto ai danni dell’arbitro si è autoaccusato un altro calciatore della squadra, Paolo Pinna, schierato in campo con il n. 5. La Commissione Disciplinare, ritenendo che il reclamo rientrasse, in concreto, tra quelli di revocazione di cui all’art. 35 del Nuovo C.G.S., ha dichiarato la propria incompetenza e disposto che gli atti venissero trasmessi a questa Commissione d’Appello. L’istanza, sottoscritta dal Presidente dell’intestata Polisportiva reclamante, non contiene altro che la richiesta di riabilitazione del calciatore Fae, con commutazione della squalifica, traendo generico spunto dall”’autoaccusa” per il fatto in questione (pugno al direttore di gara) da parte del calciatore Pinna Paolo, schierato con il numero 5. Il reclamo, anche se classificato in via interpretativa come ricorso per revocazione, non merita comunque favorevole definizione. Al di là di quanto genericamente dichiarato circa la presunta autoaccusa dell’altro calciatore (non formalizzata tra gli atti di causa), non si riscontra alcun elemento obiettivo di novità tale da sconfessare le risultanze del referto arbitrale, e che soprattutto possa valere come elemento di fatto decisivo ai fini della revocazione della decisione dell’Organo di giustizia sportiva, a norma dell’art. 35 del Nuovo C.G.S.. L’istanza non può dunque essere accolta. Ne consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Pol. Goceano Bono di Bono (Sassari) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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