F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 10 10 – APPELLO DEL VIGOR LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICALA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSANESE/VIGOR LAMEZIA DEL 4.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 10 10 - APPELLO DEL VIGOR LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICALA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSANESE/VIGOR LAMEZIA DEL 4.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 77 del 16.11.2001) Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 67 del 7 novembre 2001, irrogava alla società Vigor Lamezia la sanzione della squalifica del campo di giuoco per due gare effettive, perché suoi sostenitori, poco prima dell’inizio della gara Rossanese/Vigor Lamezia del 4.11.2001, in campo avverso, avevano lanciato numerosi sassi all’indirizzo dell’opposta tifoseria e, successivamente, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, due dei quali avevano riportato lesioni. La società Vigor Lamezia proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale avverso tale decisione, chiedendo la riduzione della squalifica ad una sola gara, eventualmente con l’aggiunta di una sanzione pecuniaria, evidenziando che i fatti si erano verificati in un contesto altamente provocatorio determinato dall’invito, reso pubblico attraverso volantini e notizie di stampa, effettuato dai tifosi rossanesi agli ultrà della stessa città di “tirar fuori gli attributi” in occasione dell’incontro con il Vigor Lamezia e che il Commissario di Campo aveva rappresentato in modo impreciso gli eventi ai quali, secondo quanto indicato in reclamo, non aveva potuto assistere. La società reclamante rappresentava, altresì, di aver tenuto un comportamento esemplare nelle precedenti gare del Campionato. La Commissione respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 77 del 16 novembre 2001). Avverso tale decisione la Vigor Lamezia proponeva appello alla C.A.F., riproponendo le stesse richieste avanzate innanzi alla Commissione di secondo grado e ponendo a fondamento dell’atto sostanzialmente gli stessi motivi dedotti davanti a detto consesso con l’aggiunta della doglianza di un trattamento sanzionatorio ricevuto più penalizzante rispetto a quello applicato in occasione dei ben più gravi episodi verificatisi in occasione della gara N. Vibonese/Castrovillari del 9.9.2001. All’odierna riunione compariva la parte appellante la quale si riportava alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati. Il gravame è infondato e va pertanto disatteso. Gli elementi offerti non consentono una diversa valutazione dei fatti come rappresentati negli atti ufficiali di gara le cui risultanze costituiscono, ai sensi dell’art. 25 C.G.S, fonte privilegiata di prova rispetto ad interessate versioni di parte. E’ infine da ribadire, confermando la costante giurisprudenza di questa Commissione d’Appello Federale, che non sono determinanti le considerazioni e le doglianze fondate su comparazioni con episodi di natura analoga verificatisi in altre gare; la valutazione della giustizia sportiva, in merito alla commisurazione della sanzione, si basa su un giudizio avente ad oggetto, caso per caso, la gravità dei fatti e il rilievo della condotta dei protagonisti degli incidenti; valutazioni compiute con adeguata ponderazione dalle deliberazioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare. La gravità degli episodi accaduti non consente giustificazioni e tanto meno benevolenza per una riduzione della sanzione, sicché la decisione della Commissione Disciplinare va confermata, con il conseguente incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Vigor Lamezia di Lamezia Terme (Catanzaro) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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