F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 11 11 – APPELLO DELL’A.C. S. LUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. LUCIA/COLLIGIANA DEL 16.9.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 14 del 2.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 11 11 - APPELLO DELL’A.C. S. LUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. LUCIA/COLLIGIANA DEL 16.9.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 2.11.2001) La Commissione d’Appello Federale: - letti gli atti del procedimento; - rilevato che nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara, presentata dalla A.C. S. Lucia, figura il nominativo di Ascione Ciro; -osservato, tuttavia e sulla base di quanto sostenuto dalla Società, che detto calciatore non avrebbe preso parte alla gara; - considerato, infatti, che nella distinta il nominativo dell’Ascione non è accompagnato dall’indicazione dei dati anagrafici e del documento ufficiale di identità; - ritenuto che tale omissione sarebbe derivata dal fatto che il calciatore non avrebbe preso parte alla gara, come spiegato dall’A.C. S. Lucia all’arbitro al momento della presentazione della distinta; - rilevato in definitiva che ai fini dell’esatta ricostruzione dei fatti appare necessario ascoltare l’arbitro, a conferma delle circostanza fatte presenti dalla società appellante e soprattutto in ordine alla effettiva partecipazione o meno alla gara dell’Ascione; - rilevato ancora che nel referto della gara l’Ascione risulta essere il calciatore che al 23’ del 2° tempo avrebbe sostituito il compagno Aimola Marco; - constatato, tuttavia, che il nominativo dell’Ascione e dell’Aimola, così come di tutti gli altri 6 calciatori interessati dalle sostituzioni, compare nel settore relativo alla “Società Ospitata” (e cioè dell’U.S. Colligiana), laddove detti calciatori sono tutti della Società Ospitante, e cioè della A.C. S. Lucia; - ritenuto, anche sulla base di quanto sostenuto, ancora una volta, dalla società appellante, che nel caso in esame si sarebbe verificato un errore da parte dell’arbitro, nel senso che questi nell’annotare le sostituzioni effettivamente operate dalla Società ospitata (la U.S. Colligiana) avrebbe erroneamente indicato il nominativo dei calciatori della Società ospitante (la A.C. S. Lucia), che in realtà non avrebbe effettuato sostituzione alcuna nel corso dell’intera gara; - considerato che gli argomenti posti a base della decisione del Giudice Sportivo verrebbero meno se le circostanze evidenziate dalla società appellante risultassero vere e che appare necessario anche per quest’altra ragione escutere l’arbitro della gara, sig. Andrea Berti; - ritenuta l’opportunità, da ultimo, che l’accertamento in questione (ai duplici fini prima detti) venga effettuato dall’Ufficio Indagini; dispone l’escussione dell’arbitro della gara Santa Lucia/Colligiana del 16.9.2001, sig. Andrea Berti, in ordine alle circostanze e per i motivi indicati nella presente ordinanza; l’escussione dei capitani delle sue squadre, sempre in ordine alle circostanze e per i motivi indicati nella presente ordinanza. Visto l’art. 30, comma 5°, C.G.S., dà incarico di effettuare l’accertamento in questione all’Uffìcio Indagini, cui dispone rimettersi gli atti del procedimento.
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