F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 1 1 – APPELLO DELL’A.S. TORRICELLA SICURA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE DI DEODORO ALBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 18 del 25.10.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 1 1 - APPELLO DELL’A.S. TORRICELLA SICURA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE DI DEODORO ALBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 18 del 25.10.2001) L’A.S. Torricella Sicura ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo con la quale era stata confermata al calciatore Di Teodoro Roberto la sanzione della squalifica fino al 31.12.2002. Al sostegno del reclamo la società appellante assumeva l’estraneità all'episodio del suddetto calciatore che erroneamente sarebbe stato ritenuto responsabile di aver colpito l’arbitro con “una ginocchiata alla schiena”. Orbene ritiene questa Commissione di dover dichiarare l’inammissibilità del reclamo, trattandosi di una censura in fatto della decisione della Commissione Disciplinare improponibile in questa sede ex art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva il quale non prevede la possibilità di adire la C.A.F. per motivi di merito. La tassa di reclamo va pertanto incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, punto 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Torricella Sicura di Toricella Sicura (Teramo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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