F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 12 12 – APPELLO DELL’A.S. CARPINETO NORA 98 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 10 PUNTI IN CLASSIFICA, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2002 AL CALCIATORE IEZZI GIACOMO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2002 AL CALCIATORE SILVETTI MASSIMO, IN RELAZIONE ALLA GARA CARPINETO NORA 98/PINETO DEL 7.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 22 dell’ 8.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 12 12 - APPELLO DELL’A.S. CARPINETO NORA 98 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 10 PUNTI IN CLASSIFICA, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2002 AL CALCIATORE IEZZI GIACOMO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2002 AL CALCIATORE SILVETTI MASSIMO, IN RELAZIONE ALLA GARA CARPINETO NORA 98/PINETO DEL 7.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 22 dell’ 8.11.2001) L'arbitro della gara Carpineto Nora 98/Atletico Pineto, disputata il 7.10.2001 per il Campionato di 2a Categoria, Girone E, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo, riferiva nel suo rapporto che: al 34'del secondo tempo, espelleva il calciatore dell'A.S. Carpineto Nora 98 Ierzi Giacomo per doppia ammonizione e che questi, prima di allontanarsi, gli tendeva la mano stringendola in modo da recargli dolore e consentendogli di liberarsi solo dopo alcuni secondi; - al 36'del secondo tempo, allontanava dal terreno di gioco il Sig. Antonio Lattanzio, dirigente dell'A.S. Carpineto Nora 98, perché lo aveva ingiuriato ripetutamente; - al 40'del secondo tempo espelleva il calciatore Barbieri Giovanni del Carpineto Nora 98 perchè dopo avere affiancato in corsa un avversario lo sgambettava volontariamente provocandogli una rovinosa caduta; - al 45' del secondo tempo, dopo che aveva espulso il calciatore dell'A.S. Carpineto Nora 98 Silvetti Marco, già ammonito, per un ulteriore grave fallo ai danni di un avversario, veniva raggiunto da tutti i calciatori di detta società che protestavano per il fatto che il calciatore colpito rimaneva a terra visto come un tentativo di perdere tempo; nell'occasione il calciatore dell'A.S. Carpineto Nora 98 Silvetti Massimo gli afferrava la mano per impedirgli di mostrare il cartellino rivolgendogli frasi minacciose con l'invito imperioso a non prendere provvedimenti; - che, a questo punto, entravano sul terreno di gioco il dirigente Lattanzio Antonio, in precedenza allontanato, il dirigente Lattanzio Pietro ed altra persona non identificata che, dopo avergli indirizzato gravissime minacce, gli si avventavano contro; il dirigente Lattanzio Antonio lo colpiva con un forte pugno nella parte posteriore del cranio e la persona sconosciuta con un forte schiaffo all'altezza del collo e dell'orecchio; i facinorosi venivano allontanati per l'intervento di alcuni calciatori non identificati ma continuavano a profferire minacce ed offese; che, non sentendosi più nelle condizioni di dirigere la gara, ne dichiarava la sospensione sul risultato di 2-1 in favore dell'Atletico Pineto allontanadosi verso gli spogliatoi ma veniva raggiunto dal dirigenti Lattanzio Pietro, Lattanzio Antonio e dalla persona non identificata e colpito ancora una volta, nonostante alcuni calciatori si frapponessero, dal dirigente Lattanzio Pietro con tre forti schiaffi che gli provocavano una escoriazione alla regione laterale anteriore del collo; che veniva raggiunto negli spogliatoi dal dirigente Lattanzio Pietro e dallo sconosciuto che lo invitavano ad allontanarsi con la minaccia di denunciarlo; che, infine, il dirigente Lattanzio Pietro, dopo che il Presidente del Carpineto Nora 98, entrato negli spogliatoi a sua volta, gli chiedeva scusa per quanto accaduto, lo invitava a non scrivere nel referto l'episodio dello schiaffo altrimenti avrebbe affermato di avere avuto a sua volta un colpo sul braccio. Per questi episodi, il competente Giudice Sportivo, con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16 dell'ottobre 2001, infliggeva: alla A.S. Carpineto Nora 98 la punizione sportiva delIa perdita della gara con il punteggio di 0-2, la esclusione, con effetto immediato, dal campionato di competenza e l'assegnazione al campionato di categoria inferiore, l'ammenda di Lire 2.000 000, ai dirigenti Lattanzio Pietro e Lattanzio Antonio della stessa società la inibizione per cinque anni con proposta al Presidente Federale di dichiarare la loro preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ai calciatori dell'A.S. Carpineto Nora 98 Iezzi Giacomo e Solvetti Massimo la squalifica fino al 30.6.2002; ai calciatori Silvetti Marco e Barbieri Giovanni della stessa società rispettivamente la squalifica per sei e per quattro giornate di gara. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla A.S. Carpineto Nora 98, sentito il direttore di gara, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 dell’8 novembre 2001, riteneva di rideterminare le sanzioni in dipendenza delle precisazioni fornite dal direttore di gara, revocando la sanzione della esclusione della società reclamante dal campionato di competenza ed infliggendo, in sostituzione di tale sanzione, quella della penalizzazione di 10 punti nella classifica di competenza e l'ammenda di Lire 2.000.000 ritenuta congrua. Con la stessa decisione, venivano ridotte le squalifiche ai calciatori, ritenute eccessive. La squalifica veniva ridotta al calciatore Iezzi Giacomo fino al 31.3.2002, quelle inflitte ai calciatori Silvetti Marco e a Barbieri Giovanni rispettivamente a 4 e 2,gare. Avverso tale decisione propone appello l'A.S. Carpineto. La C.A.F. deve dichiarare l'inammissibilità del reclamo per quanto concerne le squalifiche inflitte ai calciatori in quanto inferiori ai dodici mesi. Deve poi respingere il reclamo nel profilo che riguarda i dirigenti Lattanzio Pietro e Lattanzio Antonio. In ordine alla posizione di questi deve rilevarsi, innanzitutto, che non si ravvisano nel referto arbitrale quelle incertezze circa la loro individuazione affermate dalla società appellante. Quanto, poi, alla richiesta subordinata di rivedere le sanzioni comminate a carico di detti dirigenti, in quanto eccessive, si deve rilevare che essa non merita alcuna considerazione, attesa la gravità dei comportamenti ascritti ai due dirigenti. Deve accogliersi, invece, il reclamo nella parte in cui la decisione della Commissione Disciplinare ha irrogato all'A.S. Carpineto la penalizzazione di 10 punti nella classifica di competenza, trattandosi di episodi che, nonostante la loro gravità, si sono verificati sul terreno di gioco ad opera di soggetti identificati e punibili individualmente. La gravità degli episodi, in quanto verificatisi nel corso della gara e sul terreno di gioco, giustificano, ad avviso di questa C.A.F., la diversa sanzione della squalifica del campo. La sanzione della penalizzazione, pertanto, deve essere annullata e deve irrogarsi all'A.S. Carpineto la squalifica del terreno di gioco fino al 28 febbraio 2002. L’accoglimento parziale dell'appello comporta la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto, annulla la sanzione della penalizzazione di n. 10 punti in classifica ed infligge alla A.S. Carpineto Nora 98 di Carpineto della Nora (Pescara), la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 28.2.2002; dichiara inammissibile il reclamo per le parti inerenti le squalifiche inflitte ai calciatori Iezzi Giacomo e Silvetti Massimo, perché inferiori ai mesi 12; conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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