F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 13 13 – APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 90 AL SIGNOR CORBELLI GIORGIO E DELL’AMMENDA DI L. 200.000.000 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – IN RELAZIONE ALL’ART. 27 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. – E AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 125 del 9.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 13 13 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 90 AL SIGNOR CORBELLI GIORGIO E DELL’AMMENDA DI L. 200.000.000 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. - IN RELAZIONE ALL’ART. 27 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. - E AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 125 del 9.11.2001) Con provvedimento del 2.10.2001 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare il Sig. Giorgio Corbelli, presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Spa, per violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. per avere promosso azione giudiziaria in sede ordinaria in violazione della clausola compromissoria che vincola tutti i soggetti dell’ordinamento federale, nonché la società Napoli, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 125 del 9 novembre 2001, la Commissione Disciplinare ha ritenuto fondata la tesi della Procura Federale e ha deliberato di infliggere a Giorgio Corbelli la sanzione dell’inibizione per giorni 90 ed alla sociètà Napoli quella dell’ammenda di L.200.000.000. Avverso tale decisione ha ritualmente proposto appello la S.S. Calcio Napoli con atto sottoscritto dal proprio Direttore Sportivo Sig. Pavarese Luigi, chiedendo, in via principale la revoca delle sanzioni per difetto di giurisdizione e per carenza di legittimazione passiva o comunque per insussistenza della fattispecie punibile; in via assolutamente subordinata, la riduzione della sanzione nei termini minimi di legge o nei limiti indicati dalla Procura Federale. Le argomentazioni addotte dall’appellante a sostegno della tesi secondo la quale non si sarebbe realizzata nella fattispecie alcuna violazione della clausola compromissoria in quanto il Corbelli avrebbe agito non quale presidente della Calcio Napoli Spa ( come tale soggetto alla suddetta clausola) ma quale consigliere della Napoli Calcio S.A., società lussemburghese del tutto estranea all’ordinamento federale, appaiono del tutto prive di fondamento. Risulta, infatti, dagli atti ed in particolare dalla corrispondenza intercorsa fra Ferlaino Corrado (amministratore delegato della Calcio Napoli Spa) ed il presidente Corbelli che l’iniziativa giudiziaria di che trattasi fu frutto di un accordo che i due raggiunsero proprio allo scopo di tutelare l’interesse della società calcistica Napoli Spa ritenuta ingiustamente penalizzata dalla gestione, da parte della Federazione, del cosiddetto “scandalo passaporti”. Come correttamente sostenuto nella impugnata decisione della Commissione Disciplinare, è sufficientemente provato che la decisione di instaurare il giudizio ordinario sia stata adottata anche e soprattutto a salvaguardia delle esigenze proprie della società calcistica napoletana, fatte valere, in seno al consiglio di amministrazione della società lussemburghese dal Corbelli che, oltre alla qualifica formale di consigliere di quest’ultima, era anche presidente della Calcio Napoli Spa. L’incolpato ha quindi violato l’obbligo di osservanza della clausola compromissoria ponendo in essere un comportamento elusivo del medesimo obbligo in tal modo mettendo in discussione i principi base dell’intero ordinamento federale. Nella sostanza ha fatto valere interessi di natura sportivo-disciplinare del Calcio Napoli Spa della quale era presidente, basati su una assurda pretesa di danneggiamento derivante dalla negligente gestione da parte della F.I.G.C. della vicenda passaporti, in sede di giurisdizione ordinaria anziché rivolgersi esclusivamente agli organi della giustizia sportiva. Tale comportamento configura una gravissima violazione del disposto dell’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. secondo il quale tutti i soggetti dell’ordinamento federale assumono, in ragione della loro attività, l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla Federazione, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti l’attività sportiva e nelle vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. La gravità della condotta sanzionata, giustifica la pesantezza delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare sia al Corbelli che alla società Calcio Napoli e che pertanto vanno pienamente confermate. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dlal S.S.C. Napoli di Napoli ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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