F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 2 2 – APPELLO DELLA POL. INESSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INESSA/ATLETICO TROINA DEL 14.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia- Com. Uff. n. 23 del 31.10.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 2 2 - APPELLO DELLA POL. INESSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INESSA/ATLETICO TROINA DEL 14.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia- Com. Uff. n. 23 del 31.10.2001) In data 16.10.2001 la U.S. Atletico Troina proponeva reclamo per irregolare posizione del calciatore Muni Francesco schierato dalla Pol. Inessa nella gara Inessa/Atletico Troina del 14.10.2001, valida per il Campionato Regionale di 2a Categoria Girone D. Sosteneva la ricorrente che il calciatore era stato squalificato per n. 4 giornate – sanzione inflitta nel campionato 2000/2001 (Com. Uff. n. 4 del 18 luglio 2001) in relazione alla gara Atletico Valguarnera/Atletico Centuripe del 29.4.2001 (ultima gara di quel campionato), società quest’ultima con la quale all’epoca era tesserato il Muni Francesco - e che tale squalifica non era stata pienamente scontata in quanto il Muni avrebbe partecipato alla gara del 14.10.2001, dopo che nella corrente stagione, tesserato con la Pol. Inessa, non aveva preso parte solo alle prime tre gare, cioè quelle disputate il 23.9, il 30.9, il 7.10.2001.M La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 31 ottobre 2001, accoglieva il ricorso, infliggendo alla Pol. Inessa la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 oltre alla ammenda di L. 300.000, al dirigente accompagnatore della medesima società Sig. Greco Carmelo la sanzione dell’inibizione fino al 2.12.2001 ex art. 8 C.G.S. e al calciatore Muni Francesco una ulteriore giornata di squalifica. Avverso tale delibera ha proposto appello la società Inessa deducendo a motivi che: il calciatore Muni Francesco veniva tesserato nella stagione 2001/2002 con vincolo pluriennale dalla società A.B. Auto Aderno’ di Adrano come da comunicazione del Comitato Regionale Sicilia di inattività dell’Atletico Centuripe matricola n. 81147 pubblicata sul Com. Uff. del 12.9.2001, tesseramento formalizzato presso il Comitato Regionale Sicilia con raccomandata del 15.9.2001; • che la società A.B. Auto Adernò di Adrano (regolarmente iscritta e partecipante al Campionato di Promozione Girone D non aveva schierato il calciatore nella gara del 16.9.2001; che il calciatore in epigrafe passava in forza alla Polisportiva Inessa mediante lista di - trasferimento in data 19.9.2001; che il Muni non aveva partecipato alle tre gare iniziali del campionato di seconda categoria, girone di andata. Chiedeva pertanto l’annullamento della delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per la gara Inessa/Atletico Troina (risultato 0-2), ripristinando il risultato acquisito sul campo, e l’abrogazione delle sanzioni inflitte. L’appello è fondato e va accolto. Risulta dagli atti che la richiesta di tesseramento numero 198851 per la società A.B. Auto Adernò di Adrano è stata spedita, con raccomandata, il 15.9.2001; successivamente la lista di trasferimento numero 140400 dalla A.B. Auto Adernò di Adrano alla Polisportiva Inessa è stata spedita il 20.9.2001. Pertanto, il 16.9.2001 il Muni Francesco, ancora in forza alla A.B. Auto Adernò di Adrano, non ha partecipato né è stato schierato per la gara del 16.9.2001 fra la A.B. Auto Adernò Adrano e Canicattì; successivamente non ha partecipato alle tre gare iniziali del Campionato di 2° Categoria con la Polisportiva Inessa, alla quale era stato trasferito giusta raccomandata del 20.9.2001. Risulta quindi che il Muni Francesco ha scontato tutte le quattro giornate di squalifica inflittegli nella stagione precedente e riassunte nel Com. Uff. n. 4 del 18 luglio 2001, la prima relativa alla gara del 16 settembre 2001, allorquando era tesserato per la A.B. Auto Adernò di Adrano, le altre tre allorquando risultava trasferito e tesserato per la Polisportiva Inessa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Pol. Inessa di Santa Maria di Licodia (Catania), annulla l’impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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