F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 3 3 – APPELLO DELL’A.S. CASALOTTI TANAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA ALMAS ROMA/CASALOTTI TANAS DEL 30.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 27 dell’8.11.2001 )

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 3 3 - APPELLO DELL’A.S. CASALOTTI TANAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA ALMAS ROMA/CASALOTTI TANAS DEL 30.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 27 dell’8.11.2001 ) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 20 dell’11 ottobre 2001, provvedendo sui reclami della Almas Roma S.r.l. e della A.S. Casalotti Tanas per la mancata effettuazione della gara di Campionato Regionale di Eccellenza Girone “A” Almas Roma/Casalotti Tanas del 30 settembre 2001, non riconosceva all’Almas Roma S.r.l. Ia causa di forza maggiore di cui all’art. 55 comma 1 N.O.I.F. e, accogliendo il reclamo della A.S. Casalotti Tanas, respingeva il reclamo presentato dalla Soc. Almas Roma, infliggendo alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, e l’ammenda di L. 500.000 (E 258,23). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 27 dell’8 novembre 2001, su ricorso della Soc. Almas Roma S.r.l., pur ritenendo, conformemente a quanto deciso dal Giudice Sportivo, che non ci fossero gli estremi per riconoscere il caso di forza maggiore ex art. 55 comma 1 N.O.I.F., in applicazione di quanto stabilito dall’art. 54 N.O.I.F., accoglieva il reclamo, annullando le decisioni del Giudice Sportivo ed ordinando la ripetizione della gara. Avverso tale decisione proponeva appello la A.S. Casalotti Tanas, deducendo che la Soc. Almas Roma aveva comunque rinunziato a scendere in campo; non aveva chiesto all’arbitro il c.d. “tempo di attesa” di minuti 45; aveva firmato, tramite persona qualificatasi quale capitano della squadra, una dichiarazione di rinuncia o indisponibilità a scendere in campo. Controdeduceva l’Almas Roma S.r.l. sostenendo l’inammissibilità del reclamo dell’A.S. Casalotti Tanas ex art. 33 prima parte C.G.S. e comunque il rigetto del reclamo con la conferma in pieno della delibera adottata dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio. Preliminarmente, il reclamo deve essere dichiarato ammissibile, essendo stato effettuato, ex art. 33 comma 1, lettera b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nelle N.O.I.F. (nella specie l’art. 54). Nel merito il reclamo è infondato e va rigettato. L’art. 54 N.O.I.F. prescrive che le squadre devono presentarsi in campo all’orario fissato per l’inizio della gara e che, in caso di ritardo, l’arbitro deve attendere un tempo pari alla durata di un tempo di gioco. Orbene, nella circostanza il direttore di gara ha abbandonato l’impianto di gioco, come da lui stesso dichiarato nel referto, alle ore 11.25. La gara era fissata per le ore 11.00 e quindi l’arbitro avrebbe dovuto attendere fino alle ore 11.45 che l’Almas, non pronta alle ore 11.00, si presentasse o meno in campo: cosa questa che l’arbitro non ha fatto. Né le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. prevedono che una squadra o una società possano preventivamente rinunciare alla gara dichiarandolo all’arbitro, il quale, a sua volta, non può sottrarsi all’obbligo di constatare la rinuncia alla disputa della gara solo al termine del tempo concesso alla squadra per presentarsi in campo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S. Casalotti Tanas di Roma e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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