F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 4 4 – APPELLO DELLA POL. PRO PIETRINAAVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO PIETRINA/SAN SEBASTIANO DEL 15.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 23 del 2.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 4 4 - APPELLO DELLA POL. PRO PIETRINAAVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO PIETRINA/SAN SEBASTIANO DEL 15.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 23 del 2.11.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 23 del 2 novembre 2001, in accoglimento del reclamo proposto dalla società San Sebastiano, infliggeva alla Pol. Pro Pietrina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l’inibizione temporanea fino al 20.11.2001 al Sig. Viola Giuseppe, quale dirigente accompagnatore, per la posizione irregolare dell’assistente arbitrale Sig. Falzone Rosario per non avere questi titolo a rivestire tale ruolo nella partita Pol. Pro Pietrina/San Sebastiano del 15.09.2001 del Campionato di Prima Categoria - Girone E . Osservava la Commissione che il Sig. Falzone, sebbene in elenco tra i consiglieri della Pol. Pro Pietrina, non risultava aver sottoscritto la domanda di iscrizione al Campionato 2001/2002, né tale firma risultava nell’originale a suo tempo inviata in Comitato; il Falzone risultava inoltre svincolato quale calciatore in data 15.7.2000. La Pol. Pro Pietrina proponeva appello alla C.A.F avverso tale pronuncia deducendone l’erroneità ed illegittimità per violazione dell’art. 63 delle N.O.I.F.. Il gravame è infondato e va pertanto disatteso. L’art. 63, 2° comma, delle N.O.I.F prevede che “Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica ...”. Nel caso di specie è pacifico che il Sig. Falzone non ha sottoscritto la domanda di iscrizione al Campionato e secondo I’art. 21 delle N.O.I.F “Sono qualificati dirigenti delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C”. Il mancato adempimento rilevato impedisce l’assunzione di responsabilità in capo al Falzone e tra queste lo svolgimento del ruolo di assistente arbitrale. Nessun valore probatorio peraltro può attribuirsi, come correttamente ha stabilito la Commissione di primo grado, ad altri atti sociali che interessano il Falzone, mancanti peraltro di data certa, né può valere quant’altro in passato assunto e sottoscritto dallo stesso, considerato che l’affiliazione è soggetta al rinnovo annuale, all’atto dell’iscrizione al Campionato, come disposto dalle N.O.I.F e così tutti gli adempimenti ad essa connessi con relativa assunzione di responsabilità. Va per l’effetto confermata la decisione della Commissione di prima istanza. Al rigetto dell’appello consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Pro Pietrina di Pietraperzia (Enna) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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