F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 6 6 – APPELLO DEL F.C. TREMESTIERI ETNEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ICOS/TREMESTIERI ETNEO DEL 13.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia -Com. Uff. n. 24 del 7.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 6 6 - APPELLO DEL F.C. TREMESTIERI ETNEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ICOS/TREMESTIERI ETNEO DEL 13.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia -Com. Uff. n. 24 del 7.11.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 21 del 17 ottobre 2001, deliberava di infliggere al F.C. Tremestieri Etneo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 per violazione dell’art. 37, comma 1 del Regolamento L.N.D e art. 12, n. 5 C.G.S. per aver impiegato nella partita contro il C. S. Icos Club del Campionato di 2a Categoria, disputatasi il 13.10.2001, dal 22’ del secondo tempo sino alla fine della stessa, solo due calciatori “giovani” anziché gli almeno tre previsti dalla vigente normativa pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 4 luglio 2001. Il F.C. Tremestieri Etneo proponeva appello avverso tale pronuncia deducendo un errore da parte dell’arbitro nel trascrivere le sostituzioni dei calciatori effettuate dalla Società. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 24 del 7 novembre 2001, confermava la decisione del primo giudice sul presupposto che le due società avevano regolarmente sottoscritto, a fine gara, lo statino predisposto dall’arbitro non sollevando nessuna obiezione in merito. Avverso tale decisione proponeva appello alla C.A.F il F.C. Tremestieri Etneo deducendo che il Direttore di gara aveva fatto “confusione” nello statino dove era possibile notare delle cancellature e dello scambio dei numeri. Chiedeva, previo supplemento di referto da parte dell’arbitro e convocazione di testimoni, il ripristino del risultato acquisito sul campo ed in subordine la ripetizione della gara. All’odierna riunione non compariva nessuna parte interessata nonostante la ritualità delle comunicazioni. Il gravame è infondato e va pertanto disatteso. La motivazione della decisione del Giudice di secondo grado è corretta e viene condivisa dalla Commissione d’Appello Federale. Nessuna prova concreta è stata prodotta od offerta dalla società appellante a fondamento del gravame e l’affermazione della società reclamante non ha trovato alcun riscontro negli atti ufficiali. Al rigetto dell’appello consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Tremestieri Etneo di Tremestieri Etneo (Catania)ed ordina incamerarsi la tassa versata
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