F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 10 10 – APPELLO DEL C.S. TREVIGLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TREVIGLIESE/ BELLUSCO DEL 14.10.2001 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORETIRABOSCHI GIOVANNI IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Comanissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 15.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 10 10 - APPELLO DEL C.S. TREVIGLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TREVIGLIESE/ BELLUSCO DEL 14.10.2001 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORETIRABOSCHI GIOVANNI IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Comanissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 15.11.2001) All’esito della gara Trevigliese/Bellusco, disputata il 15.10.2001, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, Girone B, terminata col punteggìo di 0 a 3, la Trevigliese proponeva opposizione avverso la validità della gara in parola, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calcíatore Tiraboschi Giovanni, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato una precedente squalifica. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com Uff n. 18 del 15 novembre 2001, respingeva il reclamo, rilevando che le squalifiche inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regionali organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni e che l’omissione della lettera f) nel testo dell’art. 14, comma 10.1 è frutto di un errore materiale. Avverso tale decisione ha proposto appello la Trevìgliese, chiedendo l’annullamento della delibera della Commissione Disciplinare e la vittoria “a tavolino” della gara. Il gravame è fondato. Questa Commissione rileva come l’art. 14, comma 10.1 CGS., pubblicato in allegato al Com. Uff n. 28 del 9 agosto 2001, non prevede tra le sanzioni di cui al precedente comma 1, inflitte dagIi Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, da scontarsi nelle rispettive competizioni, quelle indicate nelIa lettera f). In assenza di una esplicíta indicazione di deroga al principio generale per il quale la squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il período della squalifica (art. 17, comma 13 C.G.S.), appare evidente l’incompetenza degli Organi di giustizia sportiva a rilevare un eventuale errore di fatto del Legislatore federale. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal C.S. Trevigliese di Treviglio annulla l’impugnata delibera ed infligge alla U.S. Bellusco la sanzione della punizione sportiva della perdita per 2 - 0 della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata
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