F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 2 2 – APPELLO DEL G.S. VIGILI URBANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2002 INFLITTAAL CALCIATORE BALDRACCO MASSIMINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 28 del 15.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 2 2 - APPELLO DEL G.S. VIGILI URBANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2002 INFLITTAAL CALCIATORE BALDRACCO MASSIMINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 28 del 15.11.2001) Il G.S. Vigili Urbani di Roma ha proposto reclamo avverso la delibera emessa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 15 novembre 2001, con la quale è stata confermata la squalifica fino al 31 ottobre 2002 del calciatore Baldracco Massimo, inflittagli per comportamento violento nei confronti del Direttore di gara, nel corso della partita Campoleone - Vigili Urbani del 21.10.2001. La ricorrente sostiene che l’arbitro sarebbe incorso in errore nell’identificazione del responsabile del gesto lesivo nei suoi confronti in quanto si sarebbe trattato non già del Baldracco bensì del calciatore De Santis Marco. Osserva questa Commissione che l’arbitro ha, in sede di supplemento, pienamente confermato quanto già detto nel referto ribadendo la sua assoluta certezza sul riconoscimento del Baldracco come colui che ebbe a calciare violentemente il pallone contro il suo ventre, da distanza ravvicinata, lasciandolo senza fiato per alcuni istanti e poi, per un paio di minuti, immobilizzato e dolorante. L’istanza istruttoria relativa ad un confronto fra i suddetti calciatori ed il Direttore di gara, non può essere accolta in questa sede e la decisione impugnata deve essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal G.S. Vigili Urbani di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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