F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 3 3 – APPELLO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.2.2002 INFLITTA AL CALCIATORE VUCINIC MIRKO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 144 del 22.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 3 3 - APPELLO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.2.2002 INFLITTA AL CALCIATORE VUCINIC MIRKO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 144 del 22.11.2001) Il Giudice Sportivo aggiunto presso la Lega Nazionale Professionisti con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 132 del 13 novembre 2001 deliberava di infliggere al calciatore dell’U.S. Lecce Mirko Vucinic, con riferimento alla gara Lecce-Crotone del 10.11.2001 del Campionato Primavera, la sanzione della squalifica fino a tutto il 13.2.2002: “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (prima sanzione); per avere, dissentendo da una decisione tecnica del Direttore di gara, rivolto al medesimo locuzioni insolenti, oltreggiose ed addebiti di incapacità; indi, atteso il passaggio dell’Arbitro per l’intervallo, essersi portato presso il medesimo ed averlo investito con frasi gravemente offensive, millantando credito, e rivolgendo allo stesso ripetute intimidazioni e minacce di morte, accompagnando tali espressioni anche gestualmente (allontanato soltanto dopo alcuni minuti ed a fatica dai dirigenti della propria società ed in particolare dal Dirigente addetto all’Arbitro).” Avverso tale pronuncia l’U.S. Lecce proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti chiedendo in via principale la trasformazione della sanzione inflitta al calciatore da squalifica a tempo a quella in giornate di gara ed, in via subordinata, la riduzione della squalifica a tempo nella misura ritenuta congrua. L’adita Commissione con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 144 del 22 novembre 2001 deliberava di respingere il reclamo. Avverso tale decisione proponeva gravame alla C.A.F. la società interessata deducendo: l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 33.1, lettera c/C.G.S.) essendosi la Commissione limitata a motivare solo l’entità della sanzione inflitta al Vucinic senza aver dato alcun conto in ordine alla scelta della “sanzione a tempo” piuttosto che quella “a giornate”; la violazione o erronea applicazione dell’art. 14, comma 1 lett. g) C.G.S. (art. 33.1, lettera b / C.G.S.) secondo cui, pur in assenza di una previsione normativa integrativa circa l’ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste, sembrerebbe privilegiare la scelta della sanzione della squalifica a tempo di cui alla lettera g), per i dirigenti e non per gli atleti. Con riferimento a questi ultimi, la cui attività lavorativa si esplica nella partecipazione a gare, occorrerebbe invece fare riferimento alla lettera f) dell’articolo richiamato, (“squalifica per una o più giornate di gara) in quanto meglio quantificherebbe l’entità della pena. Chiedeva per l’effetto: 1. di riformare, ex art. 33, comma 5 C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare facendo applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. f), riducendo opportunamente la sanzione inflitta al calciatore; 2. in via subordinata, di ridurre in ogni caso la durata della squalifica inflitta della misura ritenuta di giustizia. All’odierna riunione compariva la parte appellante la quale si riportava alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati. Preliminarmente il gravame va dichiarato ammissibile in quanto le doglianze della società ricorrente sono state rivolte, ex art. 33 n. 1 C.G.S, ad evidenziare l’omessa motivazione della delibera impugnata relativamente alla scelta della sanzione prescelta e non hanno avuto ad oggetto esclusivamente motivi attinenti al merito della controversia, circostanza che avrebbe imposto invece una pronuncia di inammissibilità. Ciò premesso il gravame può essere accolto. La Commissione ritiene innanzitutto che la scelta operata dal giudice di secondo grado di applicazione della sanzione di cui all’art. 14.1, lett. g), sia corretta in quanto, anche se priva di motivazione, deve commisurarsi alla natura e alla gravità dei fatti commessi, elementi questi che ricorrono senza ombra di dubbio nel caso di specie. Nel merito la società non solo non ha negato la riprovevole condotta del calciatore, ma ha applicato allo stesso sanzioni disciplinari. La squalifica fino a tutto il 13 febbraio 2002 applicata equivale in concreto a mesi tre di squalifica ed appare tuttavia estremamente afflittiva sia con riferimento al caso specifico, sia con riferimento alle sanzioni comunemente applicate. Quanto al primo aspetto, non può non tenersi conto della giovane età del calciatore ( poco più che diciottenne ) che proprio per tale ragione si è probabilmente lasciato andare a comportamenti, è vero, non agevolmente giustificabili, ma comunque sanzionati in via estremamente severa e quanto al secondo, che non si ha memoria, per condotte analoghe, di sanzioni così rilevanti coinvolgenti per la natura della sanzione scelta la prestazione lavorativa del calciatore nel suo complesso. Alla luce delle predette considerazioni si impone una riduzione della squalifica applicata e, ad avviso della Commissione, sanzione congrua ed adeguata alle condotte poste in essere appare quella della squalifica del calciatore fino al 31 dicembre 2001. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’U.S. Lecce di Lecce, annulla la delibera impugnata, infliggendo al calciatore Vucinic Mirko la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001. Dispone restituirsi la tassa versata.
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