F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 4 4 – APPELLO DELL’A.C. PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE MAZZANTINI ANDREA IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/PERUGIA DEL 16.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 187 del 18.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 4 4 - APPELLO DELL’A.C. PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE MAZZANTINI ANDREA IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/PERUGIA DEL 16.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 187 del 18.12.2001) In data 16 dicembre 2001 il Procuratore Federale segnalava al Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 31, A), lett. a3), del Nuovo C.G.S., un episodio avvenuto al 47° minuto del primo tempo della gara Bologna / Perugia, valida per il Campionato di Serie A 2001-02, evidenziato dalla trasmissione sportiva RAI “Novantesimo Minuto”. L’episodio riguardava una condotta violenta a giuoco fermo adottata dal portiere del Perugia Mazzantini Andrea ai danni del calciatore del Bologna Pecchia Fabio, apparentemente non rilevata dall’arbitro. In relazione a tale tempestiva segnalazione, il Giudice Sportivo, acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva, ed acquisito altresì un supplemento di rapporto da parte dell’arbitro, con provvedimento del 17 dicembre 2001 (Com. Uff. n. 184) infliggeva al calciatore Mazzantini la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, essendosi egli reso responsabile di aver colpito con una spallata a giuoco fermo il calciatore avversario Pecchia. Tale condotta violenta, come accennato avvenuta a giuoco fermo, risultava sfuggita al controllo degli ufficiali di gara, che infatti non ne avevano fatto alcuna menzione nei relativi rapporti, ed era tuttavia facilmente rilevabile dalla documentazione televisiva acquisita presso le emittenti televisive RAI. Avverso il provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo la soc. Perugia proponeva reclamo, con procedura d’urgenza, dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, chiedendo il proscioglimento del Mazzantini ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione. L’Organo di seconda istanza accoglieva parzialmente il reclamo e pertanto riduceva la sanzione inflitta al Mazzantini a due giornate effettive di gara. Con il reclamo in trattazione, il Perugia, che per il tramite dei propri difensori ha spiegato oralmente le proprie ragioni dinanzi a questa Commissione, ha nuovamente contestato la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 31, A), lett. a3), C.G.S., ovvero la mancata percezione del fatto da parte degli ufficiali di gara e la commissione del fatto con condotta violenta e a giuoco fermo. Quanto al primo profilo la società appellante lamenta che, prima della definitiva utilizzazione della prova televisiva, è stato interpellato, telefonicamente, solo l’arbitro di gara, Sig. Stefano Braschi, e non anche gli altri ufficiali di gara e quindi i due assistenti dell’arbitro ed il c.d. quarto uomo. Contesta inoltre nel merito, in relazione al secondo profilo, la sussistenza dell’ulteriore requisito della condotta violenta, essendosi trattato di gesto non intenzionale, espressione della delusione per aver subito la segnatura. Ad avviso della reclamante, inoltre, la sanzione, ridotta dalla Commissione Disciplinare a due giornate di squalifica senza congrua motivazione, sarebbe comunque sproporzionata rispetto all’accaduto, caratterizzato dall’assenza di effetti lesivi e di qualsiasi profilo di offensività, come riconosciuto dopo la gara dallo stesso calciatore del Bologna coinvolto nell’episodio e presunto danneggiato. L’appello non merita favorevole definizione. Con il primo motivo di censura la società reclamante lamenta una decisiva irregolarità procedurale relativamente all’utilizzazione della prova televisiva, consistente nella circostanza che il Giudice Sportivo ha dato conto, nelle premesse della propria decisione, di aver appositamente interpellato (è da presumersi telefonicamente) il solo arbitro di gara, acquisendo dal medesimo un “supplemento di rapporto”, ma non anche i due assistenti ed il quarto uomo, quando invece la norma richiamata fa chiaramente riferimento a fatti sfuggiti agli ufficiali di gara. La doglianza, seppur non condivisibile, consente a questa Commissione d’Appello di stendere qualche breve cenno di premessa generale sulla così detta “prova tv” e sulle modalità di acquisizione e di perfezionamento del mezzo probatorio in argomento. Come è noto, a norma dell’art. 31, A), lett. a3), del Nuovo C.G.S., il Giudice Sportivo, limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a giuoco fermo o estranei all’azione di giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura federale, del Commissario speciale o del Commissario di campo, che deve pervenire entro le ore 22.00 del giorno successivo a quello della gara. In tal caso, e dunque solo in quel caso, il Giudice Sportivo può, ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale. Recitano inoltre i due commi successivi che, avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti (a tutela dell’incomprimibile diritto di difesa) possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione. La predetta disciplina si applica anche ai tesserati all’interno del recinto di giuoco. Dalle sopra descritte disposizioni emerge che i presupposti di utilizzabilità della prova tv sono costituiti rispettivamente da: un fatto di condotta violenta avvenuto a giuoco fermo o comunque estraneo all’azione di giuoco; la mancata percezione del fatto da parte degli ufficiali di gara. A questo ultimo proposito l’avviso di questa Commissione è nel senso che, anche di fronte a fatti evidenziati dal solo mezzo televisivo, deve continuarsi in prima istanza ad attribuire prevalenza agli atti ufficiali di gara e pertanto ai rapporti dell’arbitro e dei tre assistenti, già di per sé dotati di fede privilegiata. Nel senso che è innanzitutto dai referti degli ufficiali di gara, compilati nell’immediatezza della conclusione dell’evento sportivo, che deve ricavarsi, anche se a contrario, la mancata percezione del fatto violento. L’interpello dell’arbitro da parte del Giudice Sportivo nelle ore o nei giorni immediatamente successivi, con la relativa eventuale acquisizione di supplementi di rapporto, dovrebbe preferibilmente trovare spazio solo nel caso in cui si tratti di fatto non pienamente evidente (es. coinvolgimento di più calciatori in eventi caratterizzati da confusione) o nell’ipotesi in cui dalla lettura dei referti emerga la necessità o l’opportunità di chiarimenti od integrazioni per fatti ivi comunque riportati. Nel caso di specie trattasi di fatto talmente evidente che può ritenersi che la mancata inclusione nei referti degli ufficiali di gara già significhi di per sé la non percezione del fatto medesimo da parte degli ufficiali. Non assume dunque rilevanza il mancato interpello anche degli assistenti del Sig. Braschi, con la conseguenza che la lagnanza va comunque disattesa. A tal ultimo proposito è ad ogni modo auspicabile che nel caso prosegua, seppur preferibilmente nei limiti sopra evidenziati, la prassi del Giudice Sportivo di interpellare gli ufficiali di gara a scopo di chiarimento e di definitiva conferma della mancata percezione del fatto violento, essa continui ad essere limitata al solo arbitro della gara, il quale da parte sua potrà agevolmente farsi parte diligente nell’acquisire gli eventuali elementi cognitivi di supporto da parte dei suoi assistenti. Nel merito l’appello non è degno di accoglimento. Il gesto del Mazzantini, seppur causato probabilmente (ma la valutazione delle più recondite motivazioni soggettive è del tutto irrilevante) da un moto di delusione seguito alla segnatura subita, ha comunque in tutta evidenza integrato una condotta a giuoco fermo violenta, e del tutto gratuita, nei confronti del calciatore della squadra avversaria Pecchia. Né di certo può costituire fattore esimente la circostanza che il Pecchia, come spesso avviene dopo una segnatura della propria squadra, sia corso a raccogliere il pallone insaccatosi nella rete avversaria incontrando nella propria traiettoria il Mazzantini, visto che quest’ultimo si è intenzionalmente frapposto ed ha colpito l’avversario con il corpo provocandone una rovinosa caduta, che solo per caso fortunoso non ha comportato nocumenti fisici. Anche l’entità della sanzione, per come già ridotta in seconda istanza (due giornate di squalifica), non è di certo suscettibile di ulteriore riduzione, trattandosi, a tacer d’altro, della ordinaria sanzione che viene di solito inflitta a seguito di condotta di gioco assumente i connotati della violenza, seppur non grave, accertata sul campo dall’arbitro e sanzionata con l’espulsione. Alla stregua delle sopra riportate considerazioni la C.A.F respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Perugia di Perugia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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