F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 6 6 – APPELLO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO DEClSlONI MERITO GARA NON DISPUTATA SORRENTO/CASERTANA DEL 14.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 6 6 - APPELLO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO DEClSlONI MERITO GARA NON DISPUTATA SORRENTO/CASERTANA DEL 14.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 81 del 23.11.2001) Con decisione del 23 novembre 2001 (C.U. n. 81/2001) la Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale respingeva il ricorso proposto dalla Casertana F.C. s.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 64 del 3 ottobre 2001; decisione con cui detto Giudice nel rigettare il reclamo proposto da questa società rimetteva gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione (rectius effettuazione) della gara Sorrento/Casertana non giocata il 14.10.2001. Osservava la Commissione, in estrema sintesi, che la revoca dell’agibilità provvisoria decisione dell’impianto sportivo nel quale avrebbe dovuto disputarsi la gara non era derivata da inadempienze dell’A.S. Sorrento, ma da fatti sopravvenuti; fatti rilevati dal Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Castellammare di Stabia il giorno precedente la gara, quando non era più possibile per l’A.S. Sorrento provvedere o reperire altro impianto sportivo. Avverso detta decisione proponeva appello la Casertana F.C. rilevando che la Commissione Disciplinare aveva errato nel ravvisare nella revoca dell’agibilità una causa di forza maggiore. La revoca sarebbe dipesa, infatti, dalla mancata osservanza da parte dell’A.S. Sorrento delle prescrizioni contenute nel rilascio dell’agibilità provvisoria e comunque dalla mancata esecuzione di quei lavori che per le condizioni dell’impianto era prevedibile dovessero essere eseguiti. Dopo aver richiamato i rischi di subordinare lo svolgimento di una gara all’esecuzione di lavori, come nel caso in esame, di modesta entità, concludeva perché venisse inflitta all’A.S. Sorrento la sanzione della perdita della gara. A sostegno delle proprie ragioni quest’ultima società depositava una memoria difensiva eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello (per aver proposto ancora una volta la Casertana F.C. solo questioni di merito); ribadendo, in ogni caso, di essersi trovata in una situazione di forza maggiore. Alla seduta del 20 dicembre 2001 i rappresentanti delle due società esponevano le proprie ragioni insistendo, la Casertana F.C., per l’accoglimento dell’appello; l’A.S. Sorrento, perché lo stesso venisse dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto. L’appello proposto, che richiama l’attenzione di questa Commissione sulla possibilità di ravvisare in una certa situazione di fatto una causa di forza maggiore e che si sofferma dunque sull’erronea valutazione da parte della Commissione Disciplinare di un punto decisivo della controversia, è ammissibile, ma va rigettato nel merito. Dagli atti del procedimento emerge con assoluta certezza, difatti, che la revoca dell’agibilità provvisoria dello stadio è conseguita non alla mancata osservanza da parte dell’A.S. Sorrento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di rilascio dell’agibilità, ma alla situazione verificatasi a seguito dell’incontro di calcio svoltosi nello stesso stadio il pomeriggio del 13 ottobre e cioè del giorno precedente la gara SorrentolCasertana; situazione rilevata alle ore 20,30 dello stesso 13 ottobre e portata a conoscenza dell’A.S. Sorrento nella tarda serata di questo giorno. Stante l’impossibilità di ovviare ai sopravvenuti (e tutt’altro che lievi) inconvenienti rilevati la sera precedente o di reperire altro impianto dove far svolgere l’incontro non si vede quale rimprovero possa muoversi all’A.S. Sorrento che è venuta a trovarsi in una situazione di forza maggiore non per suo comportamento o per sue omissioni, ma per via della gara svoltasi (nello stesso stadio) il pomeriggio del 13. E’ ben vero, come rilevato dalla società appellante, che con distinto provvedimento del Comune lo stadio era stato dichiarato inagibile con decorrenza dal lunedì successivo la gara (e cioè dal 15 ottobre), ma è anche vero che la revoca dell’agibilità è stata disposta il 13 ottobre non per i lavori che avrebbero dovuto riprendere quel lunedì (in relazione ai quali poco avrebbe potuto fare, peraltro, l’A.S. Sorrento con riferimento all’agibilità del campo di calcio); la revoca dell’agibilità è stata disposta, si stava scrivendo, non per i lavori del lunedì, ma per la situazione del tutto nuova e certamente non prevedibile determinatasi a seguito della gara dal sabato pomeriggio. Poiché, dunque, nella revoca dell’agibilità (determinata dalla gara di sabato 13 ottobre e portata a conoscenza dell’A.S. Sorrento la sera di questo stesso giorno) è ravvisabile una situazione di forza maggiore, l’appello proposto dalla Casertana F.C. deve essere respinto e la relativa tassa incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge. l’appello come innanzi proposto dal F.C. Casertana di Caserta ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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