F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 7 7 – APPELLO DELL’A.S.C. TORRIONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI AMICI DI MUGNANO/TORRIONE DEL 28.10.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 22 del 22.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 7 7 - APPELLO DELL’A.S.C. TORRIONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI AMICI DI MUGNANO/TORRIONE DEL 28.10.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 del 22.11.2001) A seguito di reclamo proposto dalla Società Amici di Mugnano, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania riteneva irregolare la posizione dell’assistente di parte della società Scuola Calcio Torrione, Sig, Armando Ferrandin, in quanto non censito nell’organico della società Torrione; conseguentemente deliberava a carico della S.C. Torrione la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, comminando l’ammenda di L. 100.000 ed inibendo il dirigente accompagnatore, Signor Impagliazzo Salvatore, fino al 22 dicembre 2001. Ha proposto appello la società sanzionata facendo presente che il Ferrandino è un regolare tesserato della S.C. Torrione (tessera n. 066858 del 26.10.2001) e che come tale poteva assolvere la funzione di Assistente dell’arbitro. Il reclamo è fondato e va accolto. Ai sensi dell’art. 63 comma 2 N.O.I.F., quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali (come nel caso della partita in esame) le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. E le verifiche effettuate dalla Segreteria di questa C.A.F. hanno dato conferma dell’assunto dell’appellante, così come risulta anche dalla copia della tessera di Armando Ferrandino allegata agli atti. L’impugnata delibera deve essere annullata, con il ripristino per la gara interessata del risultato acquisito su campo. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S.C. Torrione di Forio (Napoli) annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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