F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 24/01/2002 n. 4 4 – APPELLO DELLA POL. POGGIO MOIANO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA VIRTUS 4 STRADE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 9/D – Riunione del 31.10.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 24/01/2002 n. 4 4 - APPELLO DELLA POL. POGGIO MOIANO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA VIRTUS 4 STRADE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 9/D - Riunione del 31.10.2001) Con atto del 14.5.2001, la Polisportiva Virtus 4 Strade 1997 adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dalla Polisportiva Poggio Moiano il risarcimento dei danni del furgone 242 D di proprietà della società e dell’autovettura Opel Tigra di proprietà del calciatre Sacco Federico danneggiati in occasione dell’incontro Poggio Moiano/Virus 4 Strade, disputata per il Campionato Regionale di 2a Categoria laziale - Girone C. Tali anni erano stati constatati dal direttore di gara al termine dell’incontro (e riportati nel referto) con responsabilità certamente ascrivibile ai sostenitori della squadra di casa, tanto che il Giudice Sportivo poneva a carico di quest’ultima un’ammenda (di Lire 200.000) e l’obbligo di risarcimento, se richiesto (com. Uff. n. 49 del 18 gennaio 2001). La Commissione Vertenze Economiche, esperito un’istruttoria al fine di acquisire elementi per la quantificazione del danno, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9/D - Riunioni del 31.10.2001, accoglieva il ricorso parzialmente stabilendo la risarcibilità soltanto del danno subito dal furgone di proprietà della reclamante quantificati in Lire 2.409.065 (in base ad idonea fattura regolarmente quietanzata). Non si accoglieva il ricorso per quanto concerneva i danni riportati dall’autovettura del calciatore in quanto non si era acclarato l’obbligo della società ad effettuare riparazioni a tale autovettura né era stato dimostrato alcun pagamento al riguardo. La Polisportiva Poggio Moiano propone appello avverso tale decisione. L’appello è da dichiarare inammissibile perché tardivo. Esso è stato proposto soltanto in dato 29 dicembre 2001, dopo circa due mesi dalla pubblicazione della decisione impugnata, avvenuta il 31 ottobre 2001, in violazione, pertanto, dell’art. 33, comma 2, del codice di Giustizia Sportiva. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Poggio Moiano di Poggio Moiano (Rieti) ed ordina incamerarsi la tassa versata. Ù
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