F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 24/01/2002 n. 6 6 – APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GESCAL/LIPARI DEL 10.11.2001 E AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. del 20.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 24/01/2002 n. 6 6 - APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GESCAL/LIPARI DEL 10.11.2001 E AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. del 20.12.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato del Com. Uff. n. 27 del 28 novembre 2001, ritenuto nullo il preannuncio di reclamo del C.S. Lipari, irrogava a detta società, con riferimento alla gara di cui in epigrafe, la punizione sportiva della perdita per 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica, l’ammenda di L. 300.000, nonché l’indennizzo per mancato incasso nella misura di L. 400.000, da corrispondere alla Società Gescal. Il C.S. Lipari, infatti, non aveva raggiunto la sede di disputa della gara a causa dell’interruzione dei collegamenti marittimi con Milazzo e il Giudice Sportivo, non avendo detta società rispettato le norme disciplinanti il procedimento relativo alla richiesta della sussistenza della forza maggiore, aveva inflitto dette sanzioni. La Commissione di secondo grado dichiarava l’inammissibilità del reclamo proposto dal C.S. Lipari per l’omesso rispetto della procedura di cui sopra. Avverso tale decisione proponeva appello a questa Commissione la stessa società rappresentando che tutta la documentazione necessaria per far valere la situazione di forza maggiore era stata portata a conoscenza del Giudice Sportivo ed erroneamente la Commissione di secondo grado aveva rilevato che non era stata nella disponibilità dell’organo giudicante. Invocava a tal fine la ripetizione della gara rispondendo la richiesta ad esigenze di giustizia sportiva. All’odierna riunione non compariva la parte appellante nonostante la ritualità della comunicazione della fissazione della udienza. L’ art. 55, 2° comma, delle N.O.I.F. statuisce che: “La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza”. ciò premesso si osserva che se oggetto dell’appello fosse stato la valutazione della sussistenza della causa di forza maggiore, la competenza di questa Commissione sarebbe preclusa ai sensi della citata disposizione normativa che la rende suscettibile di esame soltanto nei primi due gradi di giudizio. L’appello va tuttavia rigettato in quanto correttamente il Giudice Sportivo si è pronunciato in ordine al mancato rispetto della normativa procedurale. In particolare la società ha fatto pervenire al Giudice Sportivo in data 27.11.2001 (la disputa della gara era prevista il 10.11.2001 e la società aveva fatto pervenire all’organo giudicante l’11.11.2001 un fax con il quale aveva riferito l’impossibilità di raggiungere Milazzo a causa dell’interruzione dei collegamenti marittimi, atto interpretato dal Giudice Sportivo come preannuncio di reclamo) a mezzo fax, una nota con la quale aveva fatto rilevare di non aver preannunciato alcun reclamo e che la precedente prima nota inviata doveva intendersi quale semplice comunicazione volta a giustificare l’assenza e a richiedere la ripetizione della gara. Orbene il non aver la società interessata al gravame fatto seguire al preannunciato reclamo al Giudice Sportivo (a mezzo fax, entro le ore 24.00 del giorno successivo, ex art. 24, comma 5, C.G.S.) i motivi entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di disputa della gara, corretta risulta la decisione adottata dal Giudice Sportivo. Altrettanto correttamente la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’attuale reclamante. Ciò premesso rileva questa Commissione che l’appello del C.S. Lipari va respinto essendosi la reclamante limitata a proporre motivi di merito senza peraltro impugnare la declaratoria di inammissibilità pronunciata dai primi giudici. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal C.S. Lipari di Lipari (Messina) e ordina incamerarsi la relativa tassa.
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