F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/01/2002 n. 1,2 1 – APPELLO DELLA POL. GI.SA. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 EPITAFFIO/GI.SA. DEL 6.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 35 del 29.11.2001) 2 – APPELLO DELLA POL. GI.SA. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 GI.SA./NUOVA PASTORANO DEL 13.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Co. Uff. n. 35 del 29.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/01/2002 n. 1,2 1 - APPELLO DELLA POL. GI.SA. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 EPITAFFIO/GI.SA. DEL 6.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 35 del 29.11.2001) 2 - APPELLO DELLA POL. GI.SA. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 GI.SA./NUOVA PASTORANO DEL 13.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Co. Uff. n. 35 del 29.11.2001) Con due distinti ricorsi la Polisportiva GI.SA. ha impugnato le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che, accogliendo i reclami della A.S. Epitaffio Calcio 5 e Nuova Pastorano C5, ha applicato alla ricorrente la sanzione della perdita delle gare Epitaffio / GI.SA. del 6.10.2001 e GI.SA./Nuova Pastorano del 13.10.2001 con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 35 del 29 novembre 2001). In considerazione dei medesimi motivi posti a fondamento dei ricorsi, i due procedimenti sono stati riuniti. La Pol. GI.SA. ha infatti preliminarmente eccepito in entrambi i ricorsi la omessa convocazione della ricorrente da parte della Commissione Disciplinare nonostante l’espressa richiesta di essere sentita a norma dell’art. 30 comma 5 C.G.S.. La censura è fondata e merita accogliemento. L’art. 30 comma 5 C.G.S. riconosce, infatti, ai ricorrenti il diritto di essere ascoltati in tutti i procedimenti ad eccezione di quelli presso il Giudice Sportivo diritto che, nel caso di specie, la GI.SA. non è stata posta nella condizione di esercitare. Ne consegue che le decisioni, risultando emesse inviolazione delle norme sul contraddittorio, devono essere annullate con rinvio per il nuovo esame del merito ex art. 33 comma 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla Pol. GI.SA. di Sarno (Salerno), li accoglie, annullando le impugnate delibere, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per violazione delle norme sul contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per gli esami di merito. Ordina restituirsi le tasse versate.
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