F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/01/2002 n.3 3 – APPELLO DELL’U.S USINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USINESE/GOLFO ARANCI DEL 6.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 20 del 6.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/01/2002 n.3 3 - APPELLO DELL’U.S USINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USINESE/GOLFO ARANCI DEL 6.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 20 del 6.12.2001) La Società P.M. Golfo Aranci Calcio proponeva ricorso per irregolare posizione del calciatore Gavino Masia nella gara Usinese/P.M. Golfo Aranci Calcio dell’11.11.2001 del Campionato di Promozione. Sosteneva la ricorrente che il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara, non avendo a quella data ancora scontata una squalifica di n. 3 giornate, inflitta al calciatore con provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato sul Com. Uff. n. 43 del 17 maggio 2001, e relativa alla fase finale del Campionato Regionale Juniores della stagione 2000/2001. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna accoglieva il ricorso, atteso che il Masia, nato il 16.8.1982, è da considerarsi un “fuori quota” nell’ambito del Campionato Regionale Juniores, ed in tale condizione tenuto a scontare la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della società di appartenenza; infliggeva alla U.S. Usinese la sanzione sportiva della perdita della gara Udinese/Golfo Aranci con il risultato di 0 - 2 e infliggeva al calciatore Masia Gavino un’ulteriore giornata di squalifica. Avverso tale decisione proponeva ricorso la società Usinese deducendo l’irritualità del ricorso della P.M. Golfo Aranci perché proposto su carta non regolamentare, un difetto o una insufficiente motivazione nella delibera della Commissione Disciplinare non essendo stata indicata la norma che si presume essere stata violata, e comunque sostenendo che, ai sensi dell’art. 17 comma 6 C.G.S., la squalifica di un giocatore Juniores fuori “quota” andava scontata nella stessa categoria Juniores. Chiedeva quindi il ripristino del risultato della gara dell’11.11.2001 terminata 3 - 1 a favore del’U.S. Usinese. Preliminarmente va osservato che il reclamo della P.M. Golfo Aranci avverso il provvedimento del Giudice Sportivo risulta sottoscritto dal Presidente in calce ad ogni pagina del ricorso e quindi formalmente corretto. Nel merito l’appello è infondato e va respinto. L’art. 17 comma 6 C.G.S. stabilisce che, in caso di squalifica, il cui residuo va scontato nella stagione successiva, se il calciatore colpito dalla sanzione ha cambiato società, la squalifica va scontata nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza. Nel caso la squalifica fosse stata inflitta in relazione a gare del Campionato “Juniores”, questa potrà essere scontata nel campionato “Juniores” della nuova stagione sportiva solo se il calciatore in questione rientra nei limiti di età per la categoria Juniores fissati per la nuova stagione. E in tali limiti, come idoneamente motivato dalla Commissione Disciplinare, non rientra il calciatore Masia, nato nel 1982 e pertanto calciatore da considerarsi “fuori quota”; come tale avrebbe dovuto scontare la residua squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della sua nuova società di appartenenza. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla U.S. Udinese di Usini (Sassari) e dispone l’incamerarsi la relativa tassa.
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