F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/01/2002 n.6 6 – APPELLO DEL G.S. SILIQUA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILIQUA/VILLA S. PIETRO DEL 2.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 23 del 3.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/01/2002 n.6 6 - APPELLO DEL G.S. SILIQUA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILIQUA/VILLA S. PIETRO DEL 2.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 23 del 3.1.2002) La società Villa S. Pietro proponeva ricorso per irregolare posizione del calciatore Bachis Vinicio nella gara Siliqua/Villa San Pietro del 2.12.2001, del Campionato di 3° Categoria del Comitato Provinciale di Cagliari. Sosteneva la ricorrente che il predetto calciatore sarebbe stato indebitamente utilizzato dal G.S. Siliqua nonostante risultasse squalificato, così come riportato nel Com. Uff. n. 33 del 26 aprile 2001, per due giornate in relazione alla gara Gioventù Assemini/Siliqua; e ciò in aggiunta alle otto giornate, inflitte allo stesso calciatore in altra delibera dello stesso Comunicato; e così complessivamente squalificato per 10 giornate. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 23 del 3 gennaio 2002, accoglieva il ricorso, verificando che il Bachis Vinicio aveva partecipato all’incontro del 2.12.2001 non avendo ancora scontato per intero le n.10 giornate di squalifica per la stagione 2001/2002; infliggeva, ex art. 12 comma 6 C.G.S., la sanzione sportiva della perdita dell’incontro per 0 - 2 a carico della società Siliqua e al calciatore Bachis Vinicio una ulteriore giornata di squalifica. Avverso tale decisione proponeva appello il G.S. Siliqua, sostenendo che nella stagione sportiva 2000/2001 il Bachis Vinicio aveva dapprima militato nella Polisportiva Domusnovas Junior Santos; alla riapertura delle liste di trasferimento (dal 2.11.2001 al 13.11.2001) il calciatore veniva trasferito al G.S. Siliqua in data 3.11.2001. Durante la stagione in corso non ebbe a partecipare, nelle file del Domusnovas J.S. a n. 6 gare, svoltesi dal 30.9 all’1.11.2001, e nelle file del G.S. Siliqua a n.4 gare svoltesi dal 4.11 al 25.11.2001, venendo così a scontare per intero le n.10 giornate di squalifica. L’appello è fondato e va accolto. L’art. 39 comma 5 N.O.I.F. stabilisce che nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti il tesseramento per la cessionaria decorre, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che l’accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello della spedizione dell’accordo di trasferimento. Agli atti vi è la prova che la data di spedizione del plico postale contenente il trasferimento dalla Domusnovas al Siliqua del calciatore Elachis Vinicio fosse quella del 3.11.2001 e che fosse regolarmente pervenuto nei termini; pertanto lo stesso poteva essere impiegato nella sua nuova squadra, il G.S. Siliqua, fin dalla gara del 4.11.2001. Le verifýche effettuate hanno poi permesso di accertare che il Bachis Vinicio ebbe a scontare per intero le n. 10 giornate di squalifica inflittegli: 6 gare nelle file del Domusnovas J.S., svoltesi dal 30.9 all’1.11.2001 e 4 gare nelle file del Siliqua, dal 4.11 al 25.11.2001. Pertanto Bachis Vinicio ebbe a partecipare regolarmente alla gara Siliqua/Villa S. Pietro del 2.12.2001. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal G.S. Siliqua di Siliqua (Cagliari), annulla l’impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 0 acquisito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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