F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 3 3 – APPELLO DEL G.S. AUDAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB NAPOLI MACERATA/AUDAX CAPUA DELL’11.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 48 del 10.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 3 3 - APPELLO DEL G.S. AUDAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB NAPOLI MACERATA/AUDAX CAPUA DELL’11.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 48 del 10.1.2002) Il G.S. Audax Capua ha proposto tempestivo ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata nel Com. Uff. n. 48 del 10 gennaio 2002 che, riformando la decisione assunta dal Giudice Sportivo in ordine alla gara Club Napoli Macerata/Audax Capua dell’11.11.2001, aveva ripristinato il risultato di 3 - 1 a favore della Club Napoli Macerata acquisito sul campo. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe erroneamente rilevato che il ricordo dell’Ufficiale di gara in ordine alla quarta sostituzione era molto vago oltreché carente del riferimento al tempo ed al minuto in cui tale sostituzione sarebbe stata effettuata, incorrendo in tal modo nella violazione dell’art. 74 delle N.O.I.F. riguardante la sostituzione di calciatori. La C.A.F. rileva che il ricorso concerne questioni attinenti al merito della controversia ed in particolare all’interpretazione del referto dell’arbitro da parte della Commissione Disciplinare. Non è invece in discussione l’applicazione dell’art. 74 delle N.O.I.F. nella parte relativa al numero di sostituzioni di calciatori effettuabili nel corso delle gare di campionato, che la delibera impugnata non ha neppure lontanamente posto in dubbio. Ne consegue che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., che consente l’impugnazione delle decisioni delle Commissioni Disciplinari con ricorso alla C.A.F. soltanto per motivi attinenti alla competenza, per violazione o falsa applicazione di norme, per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, o per questioni attinenti al merito quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal G.S. Audax di Capua (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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