F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 4 4 – APPELLO DELLA S.S. VALDOSSOLA AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE URBANO ANDREA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 33/D – Riunione del 7.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 4 4 - APPELLO DELLA S.S. VALDOSSOLA AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE URBANO ANDREA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 33/D - Riunione del 7.6.2001) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33/D - Riunione del 7.6.2001, la Commissione Tesseramenti, pronunciando sul reclamo proposto dal calciatore Urbano Andrea, nato il 7.9.1978, dichiarava nullo il tesseramento del calciatore per la S.S. Valdossola e deferiva al competente organo disciplinare la S.S. Valdossola, il Presidente dell’epoca della detta Società e il calciatore Urbano Andrea. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Valdossola. L’attuale impugnazione è però inammissibile per un duplice rilievo. Invero la delibera della Commissione Tesseramenti risulta impugnata con ricorso proposto oltre il termine di 7 giorni dalla data di ricezione, da parte della società, della decisione fissata dall’art. 33 comma 2 C.G.S.; non risulta inoltre inviata copia dei motivi alla controparte, sì come prescrive l’art. 29 comma 5 C.G.S.. Per completezza, inoltre, non può non rilevarsi che avverso il deferimento del Presidente della società reclamante il reclamo è parimenti inammissibile non essendo previsto né ipotizzabile alcun gravame. Al riguardo va osservato che il deferimento ha soltanto la natura di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una statuizione sanzionatoria suscettibile di impugnazione. E’ appena il caso di aggiungere che, dopo l’apertura del procedimento disciplinare per effetto del deferimento, il soggetto incolpato è posto in grado di svolgere in quella sede compiutamente le proprie difese e che, all’esito del procedimento stesso, qualora venganon irrogate sanzioni, potrà avvalersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Valdossola di Domodossola (Verbania) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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