F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 6 6 – APPELLO DELL’A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE SEMERARO SERGIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 18.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 6 6 - APPELLO DELL’A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE SEMERARO SERGIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 18.1.2002) Con atto 23 gennaio 2002 l’A.C. Ostuni Sport proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 122 del 18 gennaio 2002 con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.C. Ostuni Sport, veniva ridotta a tre giornate la squalifica inflitta al calciatore Semeraro Sergio dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 119 del 16 gennaio 2002. Con successiva nota 1 febbraio 2002, a firma dell’avv. Luca Marzio, Presidente dell’A.C. Ostuni Sport, si formulava dichiarazione di rinuncia all’appello. Osserva questa Commissione che l’intervenuta rinuncia al gravame da parte della società appellante impone declaratoria di non luogo a procedere con conseguente disposizione di incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. prende atto della rinuncia, ai sensi dell’art. 29 comma 12 C.G.S., all’appello come innanzi proposto dall’A.C. Ostuni Sport di Ostuni (Brindisi) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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