F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 7 7 – APPELLO DEL F.C. HELLAS VERONA AVVERSO DECISIONI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCAPIN ANDREA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA RECLAMANTE, CONSEGUENTE A RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D Riunione del 18.10.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 7 7 - APPELLO DEL F.C. HELLAS VERONA AVVERSO DECISIONI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCAPIN ANDREA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA RECLAMANTE, CONSEGUENTE A RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D Riunione del 18.10.2001) La C.A.F. sull’appello innanzi proposto: rilevato che a norma dell’art. 33, co. 1°, N.O.I.F. il calciatore “giovane” assume la qualifica di “giovane di serie” “dal 14° anno di età” se tesserato per una società associata ad una delle Leghe professionistiche; - considerato che in applicazione di detta norma la Commissione Tesseramenti, decidendo in merito alla posizione del calciatore Scapin Andrea, nato il 3.1.1987, tesserato dal 22.09.2000 con cartellino annuale quale “Giovane” in favore della società Hellas Verona S.p.a. per la stagione 2000/2001, ha statuito che il calciatore ha assunto la qualifica di “giovane di serie” a far data dal compimento del 14° anno di età e cioè dal 3.1.2001 (Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 18.10.2001); ritenuto che ai fini del riconoscimento del “premio di preparazione” “alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato” (nel caso del calciatore Scapin la U.S. Villazzano) l’art. 96 N.O.I.F. impone l’obbligo del versamento alla società che per la prima volta “richiede” il tesseramento del calciatore come (tra gli altri) “giovane di serie”; - rilevato che sulla base di quanto previsto dal citato art. 96 N.O.I.F. la società Hellas Verona S.p.a. ha impugnato la decisione della Commissione Tesseramenti osservando di aver tesserato il calciatore Scapin per la stagione 2000/2001 prima del raggiungimento da parte di questi del 14° anno di età e senza averne chiesto il tesseramento come “giovane di serie”; osservando inoltre che l’automatismo previsto dall’art. 33 N.O.I.F. fatto valere dalla Commissione Tesseramenti: a) impedisce alla società di valutare prima della nuova stagione calcistica le capacità del giovane su cui eventualmente investire corrispondendo i premi di preparazione; b) impone al calciatore di 12 o 13 anni di età, per effetto dei meccanismi di cui allo stesso art. 33, co. 2°, N.O.I.F., un vincolo di appartenenza ad una società fino ad almeno 19 anni; c) legittima un vincolo di così lunga durata per un calciatore infra quattordicenne senza consenso alcuno da parte dell’interessato (neppure dopo raggiungimento del 14° anno di età) o dei genitori, la cui adesione al tesseramento del minore è stata data per una o al massimo due stagioni (vincolo annuale e biennale con tesserino “rosa”); considerato che il contrasto tra gli artt. 33 e 96 N.O.I.F. e le gravi discrasie cui dà in effetti luogo il primo rendono necessario l’intervento interpretativo della Corte Federale a norma dell’art. 22, co. 1° lettera a), C.G.S. e che a questo fine occorre rimettere gli atti al Presidente Federale perché valuti l’opportunità di far richiesta alla Corte Federale di interpretare l’art. 33, co. 1°, N.O.I.F. con riferimento all’art. 96 delle stesse N.O.I.F.; osservato, da ultimo, che il procedimento in corso va sospeso fino alla pronuncia della Corte (art. 22, co. 1° lettera a / C.G.S.); per questi motivi: 1) visto l’art. 22, co. 1° lettera a), C.G.S., dispone rimettersi gli atti al Presidente Federale perché voglia richiedere alla Corte Federale l’interpretazione dell’art. 33, co. 1°, N.O.I.F. con riferimento all’art. 96 N.O.I.F.; 2) sospende il procedimento in corso fino alla pronunzia della Corte.
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