F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 1 1 – APPELLO DEL S.S.C. IL LUPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFlCA FINO AL 30.11.2002 DEL CALCIATORE GALEOTA FIORE EMILIO, INFLlTTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 37 del 6.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 1 1 - APPELLO DEL S.S.C. IL LUPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFlCA FINO AL 30.11.2002 DEL CALCIATORE GALEOTA FIORE EMILIO, INFLlTTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 37 del 6.12.2001) La S.S.C. Il Lupo di Mercoglianom in data 12 dicembre 2001, ha preannunziato reclamo è da ritenersi per quanto di ragione avverso l’intestata decisione della Commissione Discilinare presso il Comitato Regionale Campania, con la quale, in ordine ai fatti verificatisi in occasione della gara Juve Avellino - Domicella, disputata il 10 marzo 2001, ed in particolare relativamente alla disposta sospensione della gara per invasione di campo ed aggressione ai giocatori, venivano inflitte tra l’altro, su deferimento del Procuratore Federale, le sanzioni della squalifica fino a tutto il 30 novembre 2002 al calciatore Galeotafiore Emilio, tesserato per la S.S.C. Il Lupo, e l’ammenda di L. 300.000 alla società da ultimo menzionata. In pratica, come accertato dall’Ufficio Indagini, il predetto calciatore della società Il Lupo (squadra militante nello stesso girone) aveva attivamente partecipato, insieme al calciatore Lauri Emilio, della società Domicella, già squalificato in precedenza, alla incresciosa rissa verificatasi sul campo della società di casa avellinese. Al preannunzio di reclamo e richiesta di copia di tutti gli atti ufficiali (ricevuti dalla reclamante in data 9 gennaio 2002), non ha fatto però seguito la presentazione, in tempo utile, del gravame con i relativi motivi. Conseguentemente il reclamo in trattazione non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell’art. 33, comma 2, del Nuovo C.G.S., per mancato invio dei motivi nel temine prescritto. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta di copia degli atti ufficiali, l’appello come innanzi proposto dal S.S.C. Il Lupo di Mercogliano (Avellino) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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