F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 11,12,13,14,15,16 11 – APPELLO DEL VICENZA CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI L. 1.000.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 12 – APPELLO DEL SIG. SAGRAMOLA RINALDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 E L’AMMENDA DI L. 10.000.000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 13 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE DELL’INTERDIZIONE FINO AL 31.12.2001, INFLITTA AL SIG. BRIACHI MASSIMO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 N. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO DEI PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 14 – APPELLO DEL CALCIATORE CAPUCHO NEVES JEDAIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 15 – APPELLO DEL CALCIATORE LEONI ANDRE’ AUGUSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 16 – APPELLO DEL SIG. BRIASCHI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INTERDIZIONE FINO AL 31.12.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 N. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO DEI PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 11,12,13,14,15,16 11 - APPELLO DEL VICENZA CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI L. 1.000.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 12 - APPELLO DEL SIG. SAGRAMOLA RINALDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 E L’AMMENDA DI L. 10.000.000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 13 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE DELL’INTERDIZIONE FINO AL 31.12.2001, INFLITTA AL SIG. BRIACHI MASSIMO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 N. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO DEI PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 14 - APPELLO DEL CALCIATORE CAPUCHO NEVES JEDAIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 15 - APPELLO DEL CALCIATORE LEONI ANDRE’ AUGUSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 16 - APPELLO DEL SIG. BRIASCHI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INTERDIZIONE FINO AL 31.12.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 N. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO DEI PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, su deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto ai calciatori del Vicenza Calcio Capucho Jedais Neves ed André Augusto Leoni la squalifica sino al 30 giugno 2002 per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.; al direttore generale Sagramola Rinaldo la sanzione dell’inibizione sino al 30 giugno 2002 e dell’ammenda di L. 10.000.000 per violazione dell’art. 4 C.G.S. ed art. 1 comma 1 C.G.S., al procuratore sportivo Briaschi Massimo la sanzione dell’interdizione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dei Procuratori Sportivi, sino al 31 dicembre 2001, per violazione dell’art. 4; alla società Vicenza Calcio l’ammenda di L. 1.000.000.000 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S.. Avverso tale decisione hanno proposto rituale ricorso: Leoni André Augusto che ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare nei suoi confronti, per difetto di giurisdizione - competenza in quanto non più tesserato per la F.I.G.C. sin dal 24 settembre 2000 e, nel merito, il proscioglimento per carenza di prove o, in subordine, una riduzione della sanzione; Jedais Capucho Neves che ha chiesto l’applicazione della meno grave delle sanzioni previste dal C.G.S. o comunque una riduzione della squalifica inflitta; Sagramola Rinaldo che ha chiesto il proscioglimento nel merito per la violazione dell’art. 4 C.G.S.; Briaschi Massimo che ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare nei suoi confronti per difetto di competenza e, nel merito, il proscioglimento per inesistenza dell’attività di mediazione; la società Vicenza Calcio che ha chiesto il proscioglimento nel merito e, in subordine, una riduzione della sanzione pecuniaria inflittale; il Procuratore Federale, nei confronti del Briaschi, per il quale ha chiesto l’applicazione della sanzione dell'interdizione fino al 30 giugno 2002. Ritiene questa Commissione d’Appello che l’eccezione di difetto di giurisdizione sostenuta dalla difesa del calciatore Leoni non possa trovare accoglimento come correttamente deciso dal Giudice di primo grado. Per costante giurisprudenza di questa Commissione, infatti, devono ritenersi assoggettati alla competenza degli organi di giustizia sportiva tutti coloro che rivestivano la qualità di tesserato al momento del fatto contestato, nulla rilevando la eventuale perdita successiva di tale condizione. Ad analoga soluzione deve pervenirsi per quel che riguarda il difetto di competenza eccepito in via preliminare dalla difesa del procuratore sportivo Briaschi Massimo; non può, infatti, ritenersi fondata la tesi secondo la quale l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti dei procuratori sportivi sarebbero attribuiti in via esclusiva alla Commissione prevista dall’art. 7 del Regolamento dei Procuratori Sportivi. Questa Commissione d’Appello ritiene di dover pienamente condividere l’orientamento giurisprudenziale che prevede dei limiti precisi alla competenza disciplinare della Commissione dei Procuratori Sportivi che si estende solo alla violazione dei doveri elencati dall’art. 12 del citato Regolamento, relativi alla specifica attività del procuratore sportivo. Correttamente quindi la Commissione Disciplinare ha respinto l’eccezione di che trattasi, considerando la violazione ascritta al Briaschi non rientrante fra le prescrizioni del citato articolo 12 del Regolamento dei Procuratori Sportivi e sanzionabili invece secondo la giurisdizione ordinaria alla quale il procuratore sportivo rimane sempre assoggettato ai sensi dell’art. 10 comma 4 dello stesso Regolamento. Per quanto attiene al merito delle contestazioni ed in particolare alla non autenticità dei passaporti, ritiene questa Commissione che la esauriente e particolareggiata motivazione del Giudice di primo grado debba essere integralmente condivisa in quanto le argomentazioni svolte, basate su inoppugnabili dati di fatto risultanti dalla documentazione ufficiale, non sono state minimamente scalfite da quanto esposto negli atti di appello e sostenuto oralmente dai difensori. L’impugnata decisione va anche confermata nella parte relativa alla accertata responsabilità di Briaschi Massimo e di Sagramola Rinaldo per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per aver il primo svolto attività di mediazione nel quadro del trasferimento dei calciatori Capucho e Leoni alla società Vicenza Calcio e per essersi il secondo, quale dirigente della società suddetta, avvalso dell’opera di mediazione del Briaschi. Come ben messo in evidenza dal primo giudice, gli atti processuali hanno consentito di ricostruire con sufficiente chiarezza le varie fasi dell’operazione ed in particolare i rapporti avuti dal Briaschi con il mediatore brasiliano Careca al fine di metterlo in contatto con il Vicenza tramite il Sagramola. Come s’è già detto, siffatto comportamento integra quell’attività di mediazione vietata dal citato articolo 4 comma 1 C.G.S. che, in particolare, fa divieto a tutti i soggetti dell’ordinamento federale (e quindi anche ai procuratori sportivi) di avvalersi di mediatori nello svolgimento di pratiche comunque attinenti al trasferimento o al tesseramento di calciatori. La pur dotta e completa memoria della difesa del Briaschi pone, in effetti, dei sostanziali problemi relativi, da un lato, ai limiti dell’attività del procuratore sportivo e, dall’altro, alla competenza specifica della Commissione dei Procuratori Sportivi a giudicare dei comportamenti degli iscritti all’apposito elenco. Si tratta, purtroppo, di una materia ancora in fase di evoluzione anche, e soprattutto, in campo internazionale e non può non formularsi l’auspicio di una più che sollecita sistemazione di tutte le problematiche che ne derivano. Allo stato, dovendosi necessariamente applicare la normativa vigente e rientrando, come s’è visto, la violazione ascritta al Briaschi ed al Sagramola fra le ipotesi di cui all’art. 4 C.G.S., deve applicarsi anche al primo - in accoglimento del ricorso del Procuratore Federale - la sanzione della inibizione non inferiore ad un anno, come previsto al n. 5 del succitato articolo. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Vicenza Calcio di Vicenza, dal Sig. Sagramola Rinaldo, dal Procuratore Federale, dal calciatore Capucho Neves Jedais, dal calciatore Leoni André Augusto e dal sig. Briaschi Massimo, così decide: - respinge gli appelli del Vicenza Calcio, del Sig. Sagramola Rinaldo, dei calciatori Capucho Neves Jedais e Leoni André Augusto e del Sig. Briaschi Massimo; - accoglie l’appello del Procuratore Federale, rideterminando al 30.6.2002 la sanzione dell’interdizione inflitta al Sig. Briaschi Massimo; - ordina incamerarsi le tasse versate dal Vicenza Calcio, dal Sig. Sagramola Rinaldo, dai calciatori Capucho Neves Jedais e Leoni André Augusto e dal Sig. Briaschi Massimo.
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