F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 30,31 30 – APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALL’UDINESE CALCIO, A SUOI TESSERATI E A SUOI CALCIATORI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 31 – APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALL’UDINESE CALCIO, A SUOI TESSERATI E A SUOI CALCIATORI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 30,31 30 - APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALL’UDINESE CALCIO, A SUOI TESSERATI E A SUOI CALCIATORI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 31 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALL’UDINESE CALCIO, A SUOI TESSERATI E A SUOI CALCIATORI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) La S.S.C. Napoli Spa in persona del presidente Giorgio Corbelli e la Reggina Calcio Spa in persona del presidente Pasquale Foti, hanno, con separati atti, proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001, emessa nei confronti dei calciatori Dos Santos Warley Silva, Valentim Do Carmo Alberto, Amaral De Castro Jorge Henrique, Da Silva Marcado Alejandro, nonché dei dirigenti Marino Pierpaolo e Marcatti Sigfrido, del presidente Pozzo Gino e della società Udinese, tutti deferiti dal Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 ed art. 6 comma 2 (per quel che riguarda le società) C.G.S.. Le società reclamanti, sulla base di analoghe argomentazioni, hanno chiesto la modifica della suindicata decisione e, in particolare il Calcio Napoli, che venga dichiarato che i fatti di cui ai deferimenti costituiscono violazione dell’art. 2 C.G.S. e non mera violazione dell’art. 1 C.G.S. e che, in conseguenza, vengano rimessi gli atti alla Procura Federale per nuovo deferimento in tali termini, autorizzando l’intervento della stessa Calcio Napoli quale terza interessata, ai sensi degli artt. 30 n.7 e 31 C.G.S.. In via autonoma, o comunque subordinata, che sia dichiarato che le sanzioni applicabili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 nn. 4 o 5 ed 8 C.G.S. sono quelle della perdita di ogni singola gara (con illecito utilizzo di extracomunitari non tesserabili per violazione dell’allora vigente art. 40 n. 7 N.O.I.F.) per 0-2. La Reggina, che venga irrogata alla società Udinese per responsabilità oggettiva, la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica ovvero in altra misura che sarà ritenuta congrua da scontare nel campionato appena concluso; in via subordinata che sia contestato l'illecito sportivo e le sanzioni previste per la suddetta violazione. Senza scendere nel particolare esame dei motivi addotti, questa Commissione ritiene inammissibili i ricorsi suddetti, in quanto proposti fuori dei casi previsti dall’art. 23 C.G.S. che, dopo aver stabilito che sono legittimati a proporre reclamo le società che abbiano interesse diretto al reclamo stesso, precisa, al n. 2 che, per i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi abbiano partecipato. Precisa inoltre, al n. 3, che “nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica”. L’invocato art. 30 n. 7 C.G.S. ribadisce anche che legittimati a rivolgere istanza alla Commissione Disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento sono solo i portatori di interessi indiretti ai sensi dell’art. 23 comma 3. Ciò posto e poiché il caso in esame non riguarda un illecito sportivo, bensì solo la violazione del dovere di lealtà e probità in ogni rapporto di natura agonista, economica e sociale, i ricorsi delle società Napoli e Reggina non possono essere ammessi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibili, in quanto proposti al di fuori delle ipotesi degli artt. 23, 27 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva, gli appelli come sopra proposti dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria e dispone incamerarsi le relative tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it