F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 1,2,3 l – APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000.000, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. l, COMMA l, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VERON JUAN SEBASTIAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 2 – APPELLO DEL SIG. PULICI FELICE MOSE’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 3 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE VERON JUAN SEBASTIAN, DEI SIGG.RI CRAGNOTTI SERGIO E GOVERNATO NELLO, NONCHE’ AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000.000 INFLITTA ALLA S.S. LAZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 1,2,3 l - APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000.000, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. l, COMMA l, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VERON JUAN SEBASTIAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 2 - APPELLO DEL SIG. PULICI FELICE MOSE’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 3 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE VERON JUAN SEBASTIAN, DEI SIGG.RI CRAGNOTTI SERGIO E GOVERNATO NELLO, NONCHE’ AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000.000 INFLITTA ALLA S.S. LAZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, su deferimento del Procuratore Federale, ha dichiarato il Sig. Pulici Felice Mosè, dirigente della S.S. Lazio, responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. irrogandogli la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2002; ha dichiarato altresì la S.S. Lazio oggettivamente responsabile ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., infliggendole l’ammenda di L. 2.000.000.000. Ha, invece, prosciolto dall’addebito di violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. il calciatore Veron Juan Sebastian, nonché i Sigg.ri Cragnotti Sergio e Governato Nello, rispettivamente presidente e dirigente della S.S. Lazio. Avverso tale decisione hanno proposto ritualmente appello: il Procuratore Federale, che ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del Veron, del Cragnotti e del Governato, con squalifica del primo fino al 30 giugno 2002 ed inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ed a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società Lazio fino al 30 giugno 2002, per gli altri due. Ha inoltre chiesto ulteriore ammenda di L.1.000.000.000 alla S.S. Lazio per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 nn. 1 e 2 C.G.S.; la S.S. Lazio, in persona del presidente Cragnotti Sergio chiedendo una riduzione dell’ammenda comminata alla società; il Sig. Pulici Felice Mosè che ha chiesto il proscioglimento dall’addebito o, in subordine, l’irrogazione della sanzione minima prevista dalla normativa federale. Ritiene questa Commissione d’Appello che la sentenza di primo grado, adeguatamente ed ampiamente motivata, debba essere sostanzialmente confermata, nel senso che non possa trovare accoglimento l’impugnazione proposta dal Procuratore Federale avverso i proscioglimenti di Veron, Cragnotti e Governato. Come messo in evidenza decisione della Commissione Disciplinare, infatti, il caso Veron si differenzia da tutti gli altri simili esaminati in questa sede, in quanto non si tratta di uno “status” di calciatore comunitario ottenuto mediante l’esibizione ai competenti organi federali di un passaporto apparentemente emesso da uno o l’altro degli Stati dell’Unione Europea, in tutto o in parte falsificato o comunque sequestrato dall’Autorità giudiziaria ed oggetto di indagine penale. Veron, al contrario, ha prodotto un certificato di cittadinanza italiana, rilasciatogli dal Comune di Roma in data 10.9.1999, non invalidato successivamente da alcun provvedimento amministrativo o giudiziario; allo stato, quindi, Veron ha acquisito la cittadinanza italiana ed è tuttora, a tutti gli effetti, cittadino italiano, condizione che non è venuta meno a seguito del procedimento penale aperto nei suoi confronti ed avente ad oggetto l’asserita falsificazione di alcuni documenti costituenti il presupposto per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto di non dover attribuire valore determinante alla decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che ha disposto il rinvio a giudizio di Veron e degli altri deferiti, sia perché a tale atto non può essere conferito alcun valore decisorio, sia, soprattutto, perché l’ambito del presente procedimento disciplinare non ha certo per oggetto l’accertamento di fatti penalmente rilevanti, bensì solo la valutazione di comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare e segnatamente se da parte di soggetti tesserati F.I.G.C. sia stata posta in essere una condotta sleale ed antisportiva vietata dall’art.1 comma 1 C.G.S.. Si deve condividere anche il pensiero del Giudice di primo grado di porre a fondamento della ricostruzione dei fatti il contenuto della relazione datata 15.12.1999 diretta dal Consolato Italiano in La Plata al nostro Ministero degli Affari Esteri, sulla base del quale si può considerare accertata la linea familiare del Veron fino al capostipite Ireneo Portela, nato nel 1853, di nazionalità argentina. Sarebbe costui quel tale Porcella Giuseppe Antonio che dalla documentazione rilasciata dal Comune di Fagnano Castello sarebbe emigrato in Argentina dove il suo nome sarebbe stato trascritto come “José Portela”. Sulle modalità attraverso le quali si è pervenuti all’ottenimento della suddetta documentazione non è stata fatta sufficiente luce e, anche se non si può aderire in tutto e per tutto alla tesi difensiva secondo la quale si sarebbe trattato dell’opera di quella tal Tedaldi fatta oggetto di denuncia-querela per truffa presentata dalla S.S. Lazio, non v’è dubbio che sulla consapevolezza della irregolarità della documentazione dalla medesima procurata non esiste una prova tranquillante. E ciò non solo per il Veron, ma anche per il presidente Cragnotti e per il suo stretto collaboratore Governato. Senza scendere in ulteriori particolari, in quanto può far propria la più che esauriente motivazione della Commissione Disciplinare, questa Commissione d’Appello ritiene che il proscioglimento dei tre suddetti deferiti, per mancanza di prova certa sull’elemento soggettivo, vada pienamente confermato, cosi come la decisione di segno contrario adottata, invece, nei confronti dell’altro dirigente della società Lazio, Pulici Felice Mosé. Nei confronti di quest’ultimo, infatti, la Commissione Disciplinare ha evidenziato, oltre a tutti gli altri elementi di sospetto validi anche per gli altri inquisiti, un elemento di fatto di particolare valore probatorio quale il ritrovamento nella sua abitazione, nel corso della perquisizione effettuata dalla Polizia Giudiziaria, di un foglio dattiloscritto riportante l'albero genealogico del Veron con una annotazione manoscritta, che lo stesso Pulici ha ammesso di aver personalmente effettuato, recante la correzione del nome del capostipite in linea materna del Veron, da “Ireneo” in “Giuseppe”. Tale elemento aggiunto alla circostanza che il Pulici, per sua stessa ammissione, seguì personalmente, per conto della S.S. Lazio, tutta la procedura per l’ottenimento della cittadinanza italiana del Veron, tenendo fin dall’inizio, e fino alla conclusione della vicenda, i contatti con la Tedaldi, portano alla convinzione, condivisa da questa Commissione, che egli abbia avuto contezza della irregolarità della documentazione esibita al Comune di Roma. Con ciò non si vuol certo dire che l’intera vicenda sia stata da lui orchestrata e diretta senza che il Presidente e gli altri dirigenti ne fossero a conoscenza, bensi solo che, mentre agli altri si può - come si è detto - concedere il beneficio del dubbio, a tale risultato non si può pervenire per il Pulici raggiunto, invece, da prova sufficiente di responsabilità. Può, peraltro, essere accolta la sua subordinata richiesta di riduzione della sanzione (inibizione fino al 31.12.2001, anziché fino al 30.6.2002) in considerazione della sua indubbia correttezza precedente al fatto di che trattasi e del suo comportamento collaborativo nel corso delle indagini. Non può invece essere accolta l’istanza di riduzione della sanzione a favore della S.S. Lazio, apparendo congrua la misura dell’ammenda come fissata dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla S.S. Lazio di Roma, dal Sig. Pulici Felice Mosé e dal Procuratore Federale, cosi decide: - respinge gli appelli della S.S. Lazio di Roma e del Procuratore Federale; - in parziale accoglimento dell’appello del Sig. Pulici Felice Mosé, riduce al 31.12.2001 la sanzione dell’inibizione già inflitta dai primi giudici; - ordina restituirsi la tassa versata dal Sig. Pulici Felice Mosé; - ordina incamerarsi la tassa versata dalla S.S. Lazio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it