F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 10 10 – APPELLO DELL’A.P. MONTERUSCELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI VICO EQUENSE/MONTERUSCELLO DEL 2.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 32 del 17.1.2002).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 10 10 - APPELLO DELL’A.P. MONTERUSCELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI VICO EQUENSE/MONTERUSCELLO DEL 2.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 32 del 17.1.2002). Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 6 dicembre 2001, in relazione alla gara Vico Equense/Monteruscello del 2.12.2001, infliggeva alla Pol. Vico Equense la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, ritenendola responsabile ex art. 12 comma 1 C.G.S. della mancata disputa della gara per la concomitanza con una gara di Calcio Femminile. Il Giudice Sportivo di 2° Grado accoglieva il reclamo della Pol. Vico Equense, che lamentava la conoscenza della stessa, come squadra ospitante, della contemporanea presenza di altra gara disputata sullo stesso campo senza alcuna autorizzazione; ordinava la ripetizione della gara Vico Equense/Monteruscello. Ricorre a questa Commissione d’Appello Federale la A.P. Monteruscello preliminarmente sostenendo la violazione, da parte della Pol. Vico Equense, dell’art. 29 comma 5 C.G.S., non avendo essa adempiuto all’obbligo di trasmettere contestualmente alla A.P. Monteruscello copia dei motivi di doglianza inviati al Giudice Sportivo di 2° Grado. Nel merito la società reclamante sostiene ritenersi responsabile, ai sensi dell’art. 12 comma 1 C.G.S., la Pol. Vico Equense della mancata disputa della gara del 2.12.2001 Vico Equense/Monteruscello. L’appello è fondato e va accolto. L’art. 29 comma 5 C.G.S. stabilisce che tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti secondo il dettato dell’art. 34 C.G.S.. Copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte. Le verifiche effettuate hanno permesso di accertare che la Pol. Vico Equense non ha adempiuto a tale obbligo. Ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S. tale violazione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo in seconda istanza presentato dalla Pol. Vico Equense al Giudice Sportivo di 2° Grado, la cui decisione va annullata senza rinvio. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.P. Monteruscello di Pozzuoli (Napoli), annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto al Giudice Sportivo di 2° Grado dalla Pol. Vico Equense. Ordina restituirsi la tassa.
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