F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 2 2 – APPELLO DELL’U.S. A. TOMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STELLA JONICA TARAS/TOMA DELL’11.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 23 del 10.1.2002).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 2 2 - APPELLO DELL’U.S. A. TOMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STELLA JONICA TARAS/TOMA DELL’11.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 del 10.1.2002). Il competente Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 13 dicembre 2001, in accoglimento del reclamo della società Stella Jonica Taras, assegnava alla medesima la vittoria a tavolino per 2 - 0 della gara disputata l’11 novembre 2001, per il Campionato di Eccellenza, con la U.S. Toma, attuale reclamante, per aver quest’ultima contravvenuto alle vigenti disposizioni in materia di utilizzazione di un numero minimo di calciatori juniores. In particolare l’originaria reclamante, trovando conforto in quanto riportato dagli atti ufficiali di gara, lamentava quanto segue: la società Toma aveva iniziato la gara schierando in campo il numero minimo richiesto di calciatori juniores, ovvero tre; al diciottesimo del secondo tempo un tesserato classe 1965 veniva sostituito da un tesserato classe 1983 (Galati), per cui gli juniores in campo divenivano quattro; al minuto trentunesimo del secondo tempo il calciatore juniores subentrato (Galati) veniva espulso per doppia ammonizione, per cui gli juniores schierati tornavano ad essere tre; tuttavia al trentaquattresimo deI secondo tempo veniva sostituito un calciatore classe 1982 (Mercutello) con un giocatore classe 1974, con la conseguenza che la Toma Maglie concludeva I’incontro schierando due soli calciatori juniores. Il Giudice di prima istanza, disattendendo l’interpretazione fornita dalI’attuale reclamante circa il precetto contenuto nell’invocato Comunicato n. 3, pag. 55, che testualmente recita “le società hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare almeno un giocatore nato dal 1° gennaio 1983 ed almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in poi. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo...”, e quindi affermando che la ratio della norma è quella di garantire costantemente in campo la presenza di tre giocatori juniores, rispetto alla quale la sola espulsione diretta di uno di essi, ovvero un loro infortunio, allorquando tutte le sostituzioni siano state effettuate, giustificano una deroga all’indicato obbligo generale ricadente su tutte le società, in accoglimento del reclamo della controparte, comminava alla Toma Maglie, attuale reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara, terminata sul campo con il punteggio di 0-0. Investita della vertenza, la Commissione Disciplinare, con la decisione avversata, confermava il deliberato sanzionatorio di primo grado respingendo il reclamo della squadra salentina, la quale, da ultimo, con il gravame in trattazione, è insorta dinanzi a questa Commissione d’Appello, insistendo nella propria tesi, secondo cui l’espulsione di un calciatore juniores consente comunque di poter scendere, nel proseguio dell’incontro, sotto il minimo legale di calciatori under schierati in campo, e quindi concludendo per il ripristino del risultato di parità conseguito sul campo. L’assunto dell’U.S. Toma non è condivisibile. Come bene argomentato, infatti, dal Giudice Sportivo, lo spirito della prescrizione di cui si discute è chiaramente quello di garantire costantemente, nei limiti del possibile, la permanenza in campo di tre calciatori juniores. Nel caso di specie è dirimente sottolineare che era stato espulso il quarto calciatore under in campo. Il venir meno del minimo legale, con la sostituzione, avvenuta tre minuti dopo la suddetta espulsione, di un altro dei calciatori juniores, è stata, dunque, il frutto di una scelta tecnica del tutto volontaria e non obbligata della Toma Maglie, nel senso che quest’ultima, nonostante l’espulsione di un giocatore juniores, poteva continuare a schierarne regolarmente tre in campo ma sceglieva deliberatamente di sostituire uno di essi, in violazione quindi della prescrizione sopra richiamata e senza potersi avvalere della clausola residuale di salvaguardia dalla medesima prevista, da ritenersi applicabile solo quando l’espulsione provoca irrimediabilmente e, soprattutto, direttamente, l’impossibilità di rispettare l’obbligo dello schieramento minimo di giovani calciatori in campo. Alla stregua delle riportate considerazioni il reclamo non può essere favorevolmente definito. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla società U.S. A. Toma di Maglie (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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