F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 1,2,3 1 – APPELLO DEL C.S. R. MORANDI OSTIA PONENTE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PALOCCO/R. MORANDI OSTIA PONENTE DEL 25.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Uff. n. 43 del 10.1.2002) 2 – APPELLO DEL CALCIATORE BELLINCAMPI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.11.2006 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RUOLI DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 43 del 10.1.2002) 3 – APPELLO DEL CALCIATORE LAZZARI ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.11.2006 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RUOLI DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 43 del 10.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 1,2,3 1 - APPELLO DEL C.S. R. MORANDI OSTIA PONENTE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PALOCCO/R. MORANDI OSTIA PONENTE DEL 25.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Uff. n. 43 del 10.1.2002) 2 - APPELLO DEL CALCIATORE BELLINCAMPI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.11.2006 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RUOLI DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 43 del 10.1.2002) 3 - APPELLO DEL CALCIATORE LAZZARI ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.11.2006 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RUOLI DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 43 del 10.1.2002) Con separati ricorsi, la Società Sportiva R. Morandi/Ostia Ponente ed i calciatori Bellincampi Mirko e Lazzari Alfonso, tesseratl per la predetta società, hanno impugnato le decisioni adottate alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio che, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 10 gennaio 2002, aveva inflitto alla Soc. R. Morandi Ostia Ponente la sanzione dell’ammenda di euro 2.582,00 modificando la sanzione di esclusione dal Campionato confermando tutte le altre sanzioni adottate dal Giudice Sportivo a carico dei tesserati del C.S. R. Morandi in relazione alla gara Palocco/R. Morandi del Campionato di 1a Categoria, disputata il 25.11.2001. La S.S. R. Morandi si duole delle conseguenze dannose che il provvediment di squalifica del campo comporta per una società dotata di scarse risorse finanziarie, consistenti da un lato nel notevole incremento delle spese da affrontare per la prosecuzione dell’attività e d’altro lato nell’aumento dei rischi connessi con i trasporti necessari per raggiungere le sedi di svolgimento delle gare, effettuati esclusivamente con autovetture dei dirigenti e giocatori. Chiede la riduzione della squalifica del campo e della sanzione pecuniaria, invocando quale attenuante il fatto che gli episodi in questione si sono verificati in occasione di una gara disputata in campo avverso. Il Bellincampi chiede la revoca della squalifica a tutto il 29.11.2006 inflittagli in primo grado dal Giudice Sportivo, sostenendo la proprla assoluta innocenza e riproponendo nei motivi di gravame una ricostruzione dei fattl del tutto contrastante con il referto dell’arbitro, già prospettata nel reclamo alla Commissione Disciplinare e da questa disattesa sulla base del supplemento dl rapporto fornito in quella sede dal direttore dl gara. Il Lazzari nega ogni responsabilita, indicando alcuni testimoni che ne dovrebbero confermare l’estraneità ai fatti, già sostenuta davanti alla Commissione Disciplinare. I tre ricorsi, che vanno preliminarmente riuniti per connessione oggettiva, sono inammissibili ai sensi dell’art. 35 n. 1 C.G.S., in quanto fondati su questioni attinenti esclusivamente al merito. Quello della Società R. Morandi propone infatti motivi riguardanti le conseguenze derivanti dalla squallifica del campo di giuoco irrogata dal primi giudici e non contiene, nei confronti della delibera impugnata, alcuna censura che possa ricondursi ai motivi tassativamente elencati nel citato art. 35 n. 1 C.G.S.. Quelli dei calciatori prospettano invece, come si è detto, una ricostruzione dei fatti contrastante con quella che risulta dagli atti ufficiali (referto dell’arbitro, supplemento di rapporto e dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso del procedimento di secondo grado). La valutazione di merito di tali atti, già esaustivamente compiuta dalla Commissione Disciplinare con delibera nei cui confronti i ricorrenti neppure eccepiscono la sussistenza di vizi attinenti a violazione di norme o carenza di motivazione, non può essere riproposta con ricorso alla C.A.F. per espressa e tassativa disposizione del C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sorpa proposti dal C.S. R. Moranti Ostia Ponente di Ostia Lido (Roma) e dai calciatori Bellincampi Mirko e Lazzari Alfonso, li dichiara inammissibili, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi le relative tasse.
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