F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 5 5 – APPELLO DELLA S.P. SANGIOVANNESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGIOVANNESE/MESOLA DEL 9.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 27 del 17.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 5 5 - APPELLO DELLA S.P. SANGIOVANNESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGIOVANNESE/MESOLA DEL 9.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 27 del 17.1.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 27 del 17 gennaio 2002, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Mesola F.C. annullava la sanzione sportiva, a carico della predetta società, della perdita per 0-2 della gara Sangiovannese/Mesola del 9.12.2001, orinandone la ripetizione. La Commissione osservava che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato di essere stato “spinto dal calciatore Bellini, capitano del Mesola F.C., a due mani, con forza al petto, senza avere provato dolore e riportato danni fisici e di essere caduto a terra in quanto sorpreso da tale gesto” e di avere perciò, sospeso la gara. Questo episodio è stato, pertanto, ritenuto un fatto isolato che non ha “creato uno stato di pericolo incontrollabile, tale da giustificare la sospensione dell’incontro”. La S.P. Sangiovannese proponeva appello alla C.A.F., avverso la predetta pronuncia deducendo l’illogicità ed errorietà della motivazione circa l’applicazione dell’art. 12 comma 4 lettera b) C.G.S.. All’odierna udienza non compariva nessuna parte interessata, nonostante la ritualità delle comunicazioni. Il gravame è infondato e va disatteso. L’art. 12 comma 4 C.G.S. attribuisce agli organi di Giustizia sportiva il potere di stabilire se fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, come quello in esame hanno avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara, al fine dell’adozione delle decisioni indicate nelle lettere a), b), c) del predetto comma. Nel caso di specie, la Commissione, con congrua e condivisibile motivazione, ha spiegato, come detto in precedenza, la “ratio” della decisione di fare ripetere la gara. Nel gravame non viene fatto cenno al contenuto delle dichiarazioni dell’arbitro in data 14.1.2002, e si fa, invece, eclusivamente riferimento a sue dichiarazioni rese al maresciallo dei carabinieri e a Dolcetti Antonio, dirigente della S.P. Sangiovannese, “di non essersi sentito più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara”, delle quali non vi è traccia in atti. Ne consegue che va confermato la decisione della Commissione di seconda istanza. Al rigetto dell’appello consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.P. Sangiovannese di San Giovanni d’Ostellato (Ferrara) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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