F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 7 7 – APPELLO DELLA U.S. NOTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOTO/RETINA DEL 25.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 del 24.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 7 7 - APPELLO DELLA U.S. NOTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOTO/RETINA DEL 25.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 del 24.1.2002) La Unione Sportiva Noto Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 24 gennaio 2002, con la quale veniva inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2 a favore della A.S. Netina (gara del 25.11.2002 del Campionato di 1a Categoria) per avere utilizzato come assistente dell’arbitro di parte il calciatore Vaccarisi Giovanni sprovvisto dell’autorizzazione imposta dall’art. 34 N.O.I.F. per i calciatori quindicenni. Ritiene questa Commissione che il calciatore quindicenne non è abilitato a svolgere le funzioni di assistente dell’arbitro, (regola n. 6 delle Regole del Giuoco Calcio) a prescindere dal possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 34 N.O.I.F., che, peraltro, nella specie il Vaccarisi non aveva ancora ricevuto. Sostiene la ricorrente che il Vaccarisi era regolarmente tesserato al momento dell’utilizzo come assistente dell’arbitro, funzione per la quale non è richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 34 N.O.I.F. ricevuta peraltro dopo tre giorni. A sensi dell’art. 12 n. 5 lett b) C.G.S., che prevede la sanzione della perdita della gara alla società che utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti che comunque non ne abbiano titolo, l’U.S. Noto è stata correttamente sanzionata con la sconfitta per 0-2 “a tavolino”. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Noto di Noto ed ordina l’incameramento della tassa.
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