F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 8 8 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. ATLETICO CACADDA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.11.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PIRICA GIOVANNI E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 INFLITTA AL SIG. PIGA IVANO FRANCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 24 del 10.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 8 8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. ATLETICO CACADDA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.11.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PIRICA GIOVANNI E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 INFLITTA AL SIG. PIGA IVANO FRANCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 24 del 10.1.2002) La A.S. Atletico Cacadda ha proposto “richiesta di revocazione” avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna di cui al Com. Uff. n. 24 del 10 gennaio 2002 relativa al gara Gruppo A/Atletico Cacadda del 25.11.2001, ritenendo ricorrente l’ipotesi dell’errore di fatto, avendo la Commissione Disciplinare stessa omesso di sentire i rappresentanti della ricorrente. Appare evidente che la fattispecie di che trattasi non rientra fra quelle per le quali è mmesso il giudizio di revocazione in quanto la delibera della Commissione Disciplinare avrebbe potuto essere oggetto di appello alla C.A.F.. Peraltro, anche a voler considerare l’abnorme richiesta di revocazione come atto di appello, ne deve essere dichiarata l’inammissibilità in quanto proposto ben oltre i termini previsti. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall’A.S. Atletico Cacadda di Tempio Pausania (Sassari). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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