F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n. 5 5 – APPELLO DELLA A.S. RIBOLLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIO MARINA/ RIBOLLA DEL 28.11.2001 (Delibera della Commissione Oisciplinare presso il Comitato Regionale Toscana- Com. Uff. n . 26 del 31.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n. 5 5 - APPELLO DELLA A.S. RIBOLLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIO MARINA/ RIBOLLA DEL 28.11.2001 (Delibera della Commissione Oisciplinare presso il Comitato Regionale Toscana- Com. Uff. n . 26 del 31.1.2002) L’Associazione Sportiva Ribolla ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Com. Uff. n. 26 del 31 gennaio 2002 che, modificando quanto era stato deliberato dal Giudice Sportivo con decisione di cui al Com. Uff. n. 21 del 20 dicembre 2001, ripristinava il risultato acquisito sul campo nella gara del 28.11.2001 che aveva visto prevalere l’U.S. Rio Marina nei confronti della A.S. Ribolla per 5 a 1. La vicenda trae origine dalla circostanza che la U.S. Rio Marina al 32° del secondo tempo (allorché il risultato era già di 4 a 1 a lei favorevole) sostituiva il calciatore n° 3 Casini Andrea, nato il 12.9.1982. Poiché il rapporto dell’arbitro indicava il calciatore n° 14 Todella Marcello, nato il 14.11. 1965, entrato in sostituzione, il Giudice Sportivo infliggeva alla U.S. Rio Marina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 per aver violato l’obbligo regolamentare che prevede l’impiego per l’intera durata dell’incontro di almeno due calciatori nati successivamente all’ 1.1.1980. Impugnava tale decisione la U.S. Rio Marina assumendo che il n° 3 Casini era stato sostituito con il n° 18 Martorella Simone, nato il 6.9.1980, e non dal n° 14 Todella, come erroneamente riportato dall’arbitro. Attesa la situazione di incertezza, la Commissione Disciplinare riteneva di procedere il riconoscimento del calciatore Todella e, avuta la presenza dei due, chiedeva all’arbitro se tra i presenti era in grado di indicare il Todella, che non veniva nella circostanza riconosciuto. Conseguentemente decideva di ripristinare il risultato acquisito sul campo con la vittoria della U.S. Rio Marina per 5 a 1. Premesso quanto sopra, ritiene questa Commissione di dover rigettare l’appello proposto dall’A.S. Ribolla. E’ pacifico, anche tra le parti, che l’arbitro ha erroneamente indicato nel rapporto il calciatore entrato in sostituzione del n° 3 Casini posto che la stessa A.S. Ribolla ha fin dall’inizio di questa vicenda sostenuto che il Casini sarebbe stato sostituito con il n° 15 Badia Giovanni nato il 7.5.1979 e non dal Todella, mentre la U.S. Rio Marina ha da sempre sostenuto che il Casini sarebbe stato sostituito dal calciatore Martorella Simone, nato il 6.9.1980 (come, peraltro, correttamente riportato dalla stampa il giorno successivo la gara). L’arbitro, confermando l’errore (sostenuto da entrambe le parti} non ha riconosciuto il Todella da lui indicato nel rapporto come entrato in campo in sostituzione del Casini. Orbene, come giustamente rilevato dalla Commissione Disciplinare tale situazione di assoluta incertezza sull’effettiva individuazione del calciatore entrato in campo induce a confermare il risultato acquisito sul campo dalla U.S. Rio Marina. L’unica certezza è, infatti, che il Casini non è stato sostituito dal Todella, come indicato nel rapporto arbitrale, avendolo escluso le stesse parti in causa e lo stesso arbitro che non ha riconosciuto il calciatore. Ogni altra soluzione ipotizzabile non consente di pervenire ad un giudizio di assoluta certezza, onde, nel dubbio, appare equo confermare il risultato del campo, anche perché la Rio Marina, già vincente per 4-1 al momento del cambio, non aveva alcun interesse ad effettuare una sostituzione irregolare. Al rigetto dell’appello consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Ribolla di Ribolla (Grosseto) e dispone l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it