F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 1 1 – APPELLO DELL’AGLIANESE CALCIO 1923 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES FORTIS JUVENTINA/AGLIANESE DEL 15.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 5.10.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 1 1 - APPELLO DELL’AGLIANESE CALCIO 1923 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES FORTIS JUVENTINA/AGLIANESE DEL 15.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 49 del 5.10.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 4 del 19 settembre 2001, deliberava di comminare alla società Aglianese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 con riferimento all’incontro di cui in epigrafe, perché, nonostante avesse usufruito delle tre sostituzioni regolamentari consentite (all’11° del 2° tempo il calciatore n. 18 Ieri aveva sostituito il n. 5 Fedi, al 14° del 2° tempo il calciatore n. 15 Bolognini aveva sostituito il n. 5 Fedi, al 14° del 2° tempo il calciatore n. 16 Cecconi aveva sostituito il n. 9 Salvadori), al 27° del 2° tempo sostituiva il calciatore n. 7 Damiani con il n. 13 Pacetti, cosi violando la norma di settore. La Commissione Disciplinare presso il detto Comitato, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 49 del 5 ottobre 2001, rigettava l’appello proposto dalla società Aglianese Calcio 1923 S.r.l., confermando la decisione del Giudice di primo grado. Avverso tale pronuncia interponeva gravame a questa Commissione la società Aglianese deducendo essenzialmente che nella gara di cui trattasi, al 14° del 2° tempo, contemporaneamente ad essa Aglianese anche la Fortis Juventus aveva effettuato un cambio sostituendo il n. 5 Ingenito Andrea con il n. 15 Lepri Alessandro, sostituzione riportata nel rapporto arbitrale tra quelle effettuate dall’Aglianese. A tal fine, nell’invocare accertamenti istruttori, chiedeva, in riforma dell’impugnata decisione, il ripristino del risultato acquisito sul campo di 1- 2 . Con ordinanza in data 8.11.2001 questa Commissione, sospendeva la decisione rimettendo gli atti all’Ufficio Indagini per ascoltare: 1. anche in contraddittorio, l’arbitro e il suo collaboratore preposto alla annotazione delle sostituzioni, per approfondire, tra l’altro, se vi fossero state al 14° del secondo tempo due variazioni per squadra, nelle formazioni delle stesse; 2. i calciatori dell’A.S. Fortis Juventus Ingenito Andrea ( n. 5) e Lepri Alessandro ( n. 15) che secondo l’assunto della società reclamante sarebbero stati i calciatori interessati dalla sostituzione del 14° del 2° tempo che non sarebbe stata annotata nel referto arbitrale. Il gravame è fondato e va, per l’effetto, accolto. Dagli accertamenti istruttori eseguiti è emerso che il direttore di gara ha commesso l’errore, presumibilmente in fase di riscrittura, di attribuire la sostituzione operata dalla Fortis Juventus, con riferimento all’avvicendamento tra i calciatori Ingenito Andrea e Lepri Alessandro, alla squadra avversaria in contemporanea ad un’analoga operazione effettuata dalla medesima. La società reclamante ha effettuato le tre sostituzioni consentite e per l’effetto va ripristinato il risultato dalle squadre conseguito sul campo di 1-2 in favore della Aglianese. Si reputa opportuno trasmettere gli atti alla Procura Arbitrale per le eventuali iniziative di competenza in ordine alla condotta del direttore di gara. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dall’Aglianese Calcio 1923 di Agliana (Pistoia), annullando l’impugnata delibera e ripristinando il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone, altresì, I’invio degli atti alla Procura Arbitrale per quanto di competenza. Ordina restituirsi la tassa versata.
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