F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 5 5 – APPELLO DELL’U.S. RINASCITA MARIGLIANELLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO Dl COMPETENZA A SEGUITO DELLE GARE RINASCITA MARIGLIANELLA/BRUSCIANESE DEL 9.12.2001 E MARANO/ RINASCITA MARIGLIANELLA DEL 16.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 55 del 24.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 5 5 - APPELLO DELL’U.S. RINASCITA MARIGLIANELLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO Dl COMPETENZA A SEGUITO DELLE GARE RINASCITA MARIGLIANELLA/BRUSCIANESE DEL 9.12.2001 E MARANO/ RINASCITA MARIGLIANELLA DEL 16.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 24.1.2002) Con una prima decisione pubblicata sul C.U. n. 40 del 13 dicembre 2001 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania condannava la U.S. Rinascita Mariglianella alla squalifica del campo di gioco per quattro gare effettive ed all’ammenda di L. 2.000.000 per le gravi intemperanze e per il comportamento violento di propri sostenitori in occasione della gara Mariglianella / Bruscianese del 9.12.2001. Con una seconda decisione pubblicata sul C.U. n. 43 del 20 dicembre 2001 lo stesso Giudice tornava a condannare la U.S. Rinascita Mariglianella alla perdita della gara con il punteggio di 0-2 ed alla esclusione della società dal campionato per il reiterarsi di gravi fatti di aggressione violenta di propri tesserati nei confronti dell’arbitro e di calciatori della squadra avversaria in occasione della successiva gara di campionato Marano /Mariglianella del 16.12.2001. Impugnava le due decisioni la società assumendo con riguardo alla prima che era contraddittorio e non rispondente al vero quanto dichiarato dal direttore di gara e che, a proposito della seconda, la sanzione inflitta era “palesemente esagerata” rispetto all’effettiva gravità dei fatti posti a base della condanna. Chiedeva, pertanto, “la revoca dell’ammenda” nonché “la riduzione della squalifica per i tesserati e la commutazione della pena dell’esclusione dal campionato in altra punizione che non comporti l’estinzione della Società”. All’esito del relativo procedimento di secondo grado la Commissione Disciplinare, riuniti i due casi, respingeva i reclami (C.U. n. 55 del 24 gennaio 2002) rilevando come dai rispettivi referti di gara emergessero con certezza i “gravissimi fatti di violenza posti in essere sia dal pubblico che da tesserati della stessa società” in occasione della gara del 9.12.2001 e gli altrettanto gravi “episodi di intolleranza e di violenza generalizzati” commessi da dirigenti e giocatori della società in occasione della successiva gara del 16.12.2001. Tenuto conto del “modello comportamentale di tipo violento” evidenziato dalla società nelle due gare, I’una immediatamente successiva all’altra, ribadiva le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo (soprattutto l’esclusione dal campionato) che giudicava “eque ed opportune”. Avverso la decisione della Commissione proponeva rituale e tempestivo appello la società obiettando, in primo luogo, che la riunione dei due procedimenti era avvenuta da parte della Commissione in violazione delle “norme in materia di connessione e quindi di riunibilità dei giudizi”; secondariamente, che nel corso della partita con la squadra della Pol. N. Marano non era stato commesso atto di violenza alcuno. Vi era stata solo una discussione verbale in occasione di un calcio di rigore (assegnato all’88° minuto), determinata, peraltro, dalla violazione di ben precise regole tecniche da parte dell’arbitro. Dopo aver contestato l’affermazione della Commissione Disciplinare in ordine all’abitualità del modello di condotta dei tesserati e dei sostenitori della squadra, richiamava l’attenzione sull’eccessiva severità dell’esclusione dal campionato e sui risvolti anche sociali di una decisione del genere. Sollecitava, pertanto, declaratoria di illegittimità della riunione dei due procedimenti e, nel merito, commutarsi la pena dell’esclusione dal campionato “in altra punizione che non comporti l’estinzione della Società”. Alla seduta del 7 marzo 2002 il rappresentante della Società esponeva ancora una volta le ragioni dell’appello, insistendo per il suo accoglimento. L’appello proposto, che prende le mosse dalla riunione dei procedimenti, ritenuta illegittima, e dell’erronea applicazione delle norme sulle sanzioni da irrogare e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1° lettera b), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito. Contrariamente all’assunto dell’U.S. Rinascita Mariglianella, la riunione dei due procedimenti da parte della Commissione Disciplinare è stata non solo legittima, ma altamente opportuna: perché, dovendosi valutare fatti della stessa natura addebitati a tesserati e sostenitori della medesima squadra, la riunione ha consentito di esaminarli in un unico contesto ed alla luce delle indicazioni offerte da ciascun procedimento sul modo di comportarsi dei tesserati e dei sostenitori; ha permesso di giungere ad una decisione, dunque, meglio rispondente alle reali caratteristiche oggettive e soggettive dei fatti a giudizio. Bisogna osservare peraltro che le norme richiamate dalla società e sulle quali si è soffermata a lungo per rilevare come non siano state osservate dalla Commissione Disciplinare sono norme non dell’ordinamento sportivo della Federcalcio, ma di altro ordinamento, dettate a fini che non sono quelli cui si ispira (almeno in questo processo) la Giustizia sportiva. Nel caso che qui interessa si tratta di esaminare (come già rilevato) la correttezza o meno del comportamento di tesserati e sostenitori di una squadra e non vi è dubbio che, in assenza di specifiche disposizioni che impongano eventuali, diverse regole, tanto più aderente alla realtà dei fatti ed alla loro effettiva entità è la decisione quanto maggiori sono gli elementi di conoscenza di cui può disporre chi è chiamato ad emetterla, riunendo, all’occorrenza, e non tenendo distinti più procedimenti che traggano origine da fatti della stessa natura e sono addebitati a tesserati e/o sostenitori della medesima società. L’appello proposto dalla U.S. Rinascita Mariglianella in punto di riunione dei procedimenti va dunque respinto. Va respinto anche per ciò che riguarda il genere e l’entità della sanzione inflitta. Non può disconoscersi che è, in effetti, particolarmente severa. E’ ben proporzionata, tuttavia, alla reale gravità della condotta di cui si sono resi protagonisti tesserati e sostenitori della squadra, che non contenti di aver dato sfogo a quanto di più riprovevole possa immaginarsi in fatto di violenza fisica e verbale in occasione della partita del 9. 12.2001 (e basta leggere il lungo supplemento del referto dell’arbitro per rendersene conto), sono tornati a ripetersi nelle loro deprecabili gesta in occasione della partita successiva. Ha valutato bene la gravità dei fatti, il Giudice Sportivo, esaminando ciascun caso separatamente dall’altro; ha valutato ancor meglio la Commissione Disciplinare ravvisando nel modo di estrinsecare l’attaccamento alla squadra da parte di tesserati e sostenitori della U.S. Rinascita Mariglianella “un unico filo cosfituito da un modello comportamentale di tipo violento” Con riferimento alla seconda gara del 16.12.2001 (ma solo con riferimento a questa) la società ha eccepito che l’arbitro sarebbe incorso in un certo errore e che da ciò sarebbe scaturita una “discussione”. Al di là di ogni possibile giudizio sulla decisione dell’arbitro, sta di fatto che il mancato rispetto di una sua decisione ed il reagire anzi con violenza costituiscono quanto di piu riprovevole possa ipotizzarsi nello sport, di talché l’avere inflitto una sanzione che, tenuto conto dell’insieme dei due episodi e della loro spiccata gravità, è obiettivamente molto severa, è fatto che deve essere condiviso. Non è tollerabile che proteste nei confronti di decisioni anche non condivisibili dell’arbitro degenerino in comportamenti di tale violenza ed aggressività quali quelli posti in essere da tesserati e sostenitori della società Mariglianella, per cui chi mostra di rendersene protagonista una seconda volta, nonostante una prima e subito a ridosso di questa, va fermato. Va fermato in tempo ed opportunamente allontanato dallo sport, almeno da quello che viene praticato in un campionato in cui sono coinvolti altre squadre, altri dirigenti, altri tesserati ed altre tifoserie. L’adeguatezza della sanzione inflitta alla gravità della condotta esclude, in definitiva, che l’appello proposto possa essere accolto. Va incamerata la tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Rinascita Mariglianella di Mariglianella (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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