F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 6 6 – APPELLO DELLA PRO CASTELDACCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CASTELDACCIA/OR.SA. P.G. DEL 5.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 del 24.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 6 6 - APPELLO DELLA PRO CASTELDACCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CASTELDACCIA/OR.SA. P.G. DEL 5.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 24.1.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia infliggeva alla società Pro Casteldaccia la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2, avendo la stessa, nell’operare le sostituzioni consentite, disatteso dal 31’ del 2° tempo al 37’ del 2° tempo, la normativa pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 4.7.2001, non impiegando alcun calciatore nato dopo l’1.1.1983 (delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 9 gennaio 2002) e violando l’art. 34 e 34 bis N.O.I.F.. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia rigettava (decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 24 gennaio 2002) il ricorso della Pro Casteldaccia, che sosteneva essersi trattato di un errore di trascrizione dell’arbitro che, nel segnalare la sostituzione nelle file del Pro Casteldaccia del calciatore n. 18 (anno 83), aveva riportato il n. 16 (classe 82) invece del calciatore n. 14 (Lo Coco Riccardo anno 1985). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la Pro Casteldaccia lamentando da un lato l’inadeguatezza della motivazione relativamente alla tesi della società secondo la quale l’arbitro della gara era incorso in un errore di persona nel segnalare la sostituzione, dall’altro l’errata applicazione della norma relativa alla sanzione della perdita della gara. L’appello è infondato e va respinto.L’art. 34 bis N.O.I.F. al secondo comma recita: il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall’ordinamento interno delle Leghe, comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal previdente art.7 comma 5 (attuale art. 12 comma 5/ C.G.S.). Dalla lettura del referto di gara e dallo statino redatto dall’arbitro e consegnato alle società che lo hanno sottoscritto, risulta che al 31’ del secondo tempo la Pro Casteldaccia ha sostituito il n. 18 Fricano Pietro, nato il 21.9.1983, con il n. 16 Caccamo Giovanni nato il 10.10.1982; la squadra quindi è rimasta con soli due calciatori nati dopo l’1.1.1983, violando la normativa pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 4.7.2001 che impone per ogni squadra la presenza contemporanea in campo di n. 3 calciatori nati dopo l’1.1.1983. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pro Casteldaccia di Casteldaccia (Palermo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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