F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 8 8 – APPELLO DELL’U.S. BENETTUTTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BENETTUTTI/NIKEION DEL 6.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna- Com. Uff. n. 27 del 31.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 8 8 - APPELLO DELL’U.S. BENETTUTTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BENETTUTTI/NIKEION DEL 6.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna- Com. Uff. n. 27 del 31.1.2002) La U.S. Benetutti ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 31 gennaio 2002, relativa alla gara Benetutti/Nikeion del 6.1.2002, limitatamente al rigetto della richiesta di ripetizione della gara ed alla ammenda inflitta alla società. Sostiene la ricorrente che l’arbitro non avrebbe potuto dichiarare sospesa la partita per essere venuto meno il numero minimo dei calciatori dell’U.S. Benetutti in quanto il provvedimento di espulsione (mediante esposizione del cartellino rosso) era stato adottato solo nei confronti di due calciatori, mentre non sussistevano i gravi motivi pregiudizievoli per l’incolumità del direttore di gara previsti dall’art. 64 delle N.O.I.F. che consentono l’interruzione della gara prima del termine. Osserva questa Commissione che dalle dichiarazioni dell’arbitro, ed in particolare dal supplemento di rapporto in data 7.1.2002 e dal verbale dei chiarimenti resi alla Commissione Disciplinare il 21.1.2002, risulta che la partita venne sospesa per due ordini di motivi: per l’impossibilità di farla proseguire nel caso che fossero espulsi i quattro giocatori identificati dall’arbitro e per le condizioni obiettive determinatesi a seguito dell’aggressione verbale e materiale subita dal direttore di gara ad opera di calciatori e dirigenti della U.S. Benetutti. E’ evidente che la decisione dell’arbitro di omettere l’esibizione del cartellino rosso ai quattro calciatori da espellere fu determinata proprio dalla situazione di pericolo per la sua incolumità che si era creata nelle circostanze dettagliatamente descritte negli atti sopra richiamati. Tali circostanze, complessivamente valutate, concretizzavano senza dubbio motivi sufficienti a legittimare la sospensione definitiva della gara a norma dell’art. 64 delle N.O.I.F.. Il ricorso va pertanto respinto con conferma delle sanzioni comminate. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. enetutti di Benetutti (Sassari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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