F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 9 9 – APPELLO DELL’ASS. JUVENTINA POIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVENTINA POIANO/S. MARCO DEL 20.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n.32 del 30.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 9 9 - APPELLO DELL’ASS. JUVENTINA POIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVENTINA POIANO/S. MARCO DEL 20.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n.32 del 30.1.2002) L’Associazione Juventina Poiano ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 30 gennaio 2002, con la quale le veniva comminata la perdita con il risultato di 0 - 2 della gara contro il S. Marco Verona disputata il 20.1.2002, per avervi fatto partecipare il calciatore Leso Riccardo benché squalificato. Sostiene la ricorrente che, essendo stato il suddetto calciatore squalificato per una gara nel Campionato Provinciale Juniores ed essendo tale Campionato sospeso il 20 gennaio 2002, ben poteva lo stesso partecipare in quella data ad una gara del Campionato di 2° Categoria. Ritiene questa Commissione che la tesi della ricorrente debba essere condivisa in quanto le vigenti disposizioni dispongono che le squalifiche per una o più determinate giornate siano scontate nello stesso Campionato nel quale sono state comminate, il che consente partecipazione a gare di campionati diversi se, nella stessa giornata, non si disputano partite dell’altro Campionato. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dall’Ass. Juventina Poiano di Poiano (Verona), annullando l’impugnata delibera e ripristinando il risultato di 1 - 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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