F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 11 11 – APPELLO DELLA BA.TE.CA. CLUB AVVERSO DECISIONE MERITO 3 GARE PER PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI VARI IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 57 del 31.1.2002).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 11 11 - APPELLO DELLA BA.TE.CA. CLUB AVVERSO DECISIONE MERITO 3 GARE PER PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI VARI IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 57 del 31.1.2002). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva i reclami proposti dalle società B.R.K. Lioni e Alife per la posizione irregolare del calciatore Josè Ricardo Ridriguez Ferreira Junior, schierato dalla Ba.te.ca. nella gara del 8.12.2001 ed in quella del 1.12.2001; ed il reclamo della A.N. Benevento, per la posizione irregolare dei calciatori Josè Ricardo Rodriguez Ferreira Junior e Guaspari Giuliano schierati dalla Ba.te.ca. nella gara del 24.11.2001; calciatori che non risultavano tesserati per la società Ba.te.ca.. Conseguentemente infliggeva alla stessa società la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 - 2, delle tre gare sopra indicate. La società Ba.te.ca. ricorreva a questa Commissione sostenendo che in data 7.12.2001 il Comitato Regionale Campania aveva inoltrato n. 2 telegrammi alla Soc. Ba.te.ca. mai pervenuti in quanto inviati al precedente indirizzo di Via M. Sofia di Baviera n.1 - Caserta, e non al nuovo (Via Ferrara n. 26 - Caserta) già comunicato agli organi competenti fin dal 11.10.2001. Non avendo quindi ricevuto i telegrammi non aveva potuto difendersi davanti alla Commissione Disciplinare; delibera della quale, implicitamente, chiedeva l’annullamento. L’appello è infondato e va respinto. L’art. 29 C.G.S. al comma 5 stabilisce che “tutti i reclami e ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti con le modalità copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. Questa, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, ha diritto, di inviare proprie controdeduzioni trasmettendone contestualmente copia al reclamante. Dall’esame degli atti risulta che tutti i ricorrenti hanno inviato alla Ba.te.ca. copia dei loro ricorsi motivati. Spettava alla Ba.te.ca. eventualmente controdedurre davanti alla Commissione Disciplinare; il non aver esercitato tale diritto rientra pertanto nella scelta discrezionale del singolo soggetto, nella specie la Ba.te.ca.. Né esiste norma che imponga alla Commissione Disciplinare di notiziare, a chi non ne abbia fatto formale e tempestiva richiesta, del giorno dell’esame della controversia. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla BA.TE.CA. Club di Caserta e dispone incamerarsi la tassa versata.
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