F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 13 13 – APPELLO DEL F.C. REAL LENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA REAL LENTINI/NETINA DEL 15.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 28 del 7.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 13 13 - APPELLO DEL F.C. REAL LENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA REAL LENTINI/NETINA DEL 15.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 28 del 7.2.2002) Il F.C. Real Lentini ha presentato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 28 del 7 febbraio 2002, inerente la gara non disputata Real Lentini/Netina del 15.12.2001, con la quale, nel rigettare il suo reclamo, è stata confermata la statuizione del competente Giudice Sportivo, che ha ritenuto la sussistenza della causa di forza maggiore, che ne ha impedito la disputa, e ne ha quindi disposto la ripetizione. Il reclamo non può essere preso in esame da questo Collegio, in quanto l’art. 55 N.O.I.F., al secondo comma, stabilisce che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare o al Giudice Sportivo di 2° Grado “in seconda ed ultima istanza”, per cui la materia risulta sottratta alla competenza della C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., l’appello come sopra proposto dal F.C. Real Lentini di Lentini (Siracusa) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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