F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 6 6 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. BASSO PIAVE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE GIÀ SCONTATA FINO AL 31.10.2000 INFLITTA AL SIG. FURLAN FIORENZO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 3 del 3.8.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 6 6 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. BASSO PIAVE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE GIÀ SCONTATA FINO AL 31.10.2000 INFLITTA AL SIG. FURLAN FIORENZO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 3 del 3.8.2000) La richiesta di revocazione, da parte del Presidente della U.S.C. Basso Piave, Furlan Fiorenzo, della delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica di cui al Com. Uff. n. 3 del 3 agosto 2000, con la quale il predetto Furlan è stato inibito sino al 31.10.2000, “per violazione delle norme federali in materia di tesseramento” relative al calciatore Barbieri Yari è basata sulle risultanze di una perizia calligrafica del prof. Sante Bidali che afferma l’autenticità delle firme del Sig. Barbieri Giorgio, poste sulla documentazione relativa al tesseramento del proprio figlio Yari a favore dell’U.S.C. Basso Piave di Musile di Piave. Ai sensi dell’art. 35 comma 3 C.G.S. è necessario pregiudizialmente pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso per revocazione. Il caso prospettato dal Furlan non rientra in nessuna delle ipotesi indicate nel comma 1 del predetto articolo e quindi la richiesta è inammissibile. Per completezza va osservato che per quanto concerne specificamente l’ipotesi di cui al punto b) del comma 1 dell’art. 35 C.G.S. è sufficiente osservare che la perizia pro veritate del prof. Bidoli non è, di per sé, idonea a fare ritenere falsa la prova della non autenticità della firma del Barbieri Giorgio, così come accertata dalla Commissione Tesseramenti tramite la comparazione tra le sue firme apposte in calce alle liste n. 533275 del 17.9.1999 e n. 533493 dell’1.10.1999 e relativamente all’U.S.C. Basso Piave e A.C. Fossalto Piave, con le varie firme rilasciate dal Barbieri nel verbale del 14.5.2000 (redatto presso la sede del Comitato Regionale Veneto nel corso del procedimento davanti alla Commissione Tesseramenti). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dall’U.S.C. Basso Piave di Musile di Piave (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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