F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 8 8 – APPELLO DELL’A.S. FERENTUM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTA/FERENTUM DEL 16.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 45 del 24.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 8 8 - APPELLO DELL’A.S. FERENTUM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTA/FERENTUM DEL 16.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 45 del 24.1.2002) Con atto 7 febbraio 2002 la Associazione Sportiva Ferentum proponeva appello innanzi a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 48 del 31 gennaio 2002, con la quale veniva disposta la ripetizione della gara Marta/Ferentum del 16.12.2001. Deduceva la società appellante che la Commissione Disciplinare avrebbe operato una valutazione errata dei fatti accaduti durante lo svolgimento della gara U.S. Marta e A.S. Ferentum ed in particolare del comportamento tenuto dal calciatore Clementini Giuseppe. Chiedeva, insomma, la A.S. Ferentum di procedere sulla base degli stessi presupposti, che non venivano posti in discussione, ad una diversa ricostruzione dei fatti. Osserva la C.A.F. che tale motivo di gravame non rientra tra quelli tassativamente indicati nell’art. 33 1° comma del Codice di Giustizia Sportiva. Risulta del tutto evidente infatti, a parere della Commissione, che la doglianza proposta non fa riferimento a violazioni o false applicazioni delle norme del Codice di Giustizia Sportiva o a omesse e contraddittorie motivazioni delle decisioni dei primi giudici ma richiede in sostanza una rivalutazione del fatto per adeguarlo alla tesi dell’appellante. Orbene tale giudizio attinente esclusivamente al merito della controversia non può essere effettuato dalla C.A.F. quando essa venga adita come giudice di terzo grado. Deve quindi, ai sensi dell’art. 33 1° comma del Codice di Giustizia Sportiva, dichiararsi inammissibile l’appello proposto dalla Associazione Sportiva, conseguentemente deve disporsi l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.S. Ferentum di Grotte Santo Stefano (Viterbo) ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa.
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