F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 1 1 – APPELLO DELL’U.S. SABINIAAVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ALMAS ROMA/SABINIA DEL 9.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 30 del 24.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 1 1 - APPELLO DELL’U.S. SABINIAAVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ALMAS ROMA/SABINIA DEL 9.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 24.1.2002) L’ U.S. Sabinia ha impugnato, con ricorso tempestivamente inoltrato alla C.A.F. il 31.1.2002, il provvedimento del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, pubblicato nel C.U. n.30 del 24 gennaio 2002, con il quale erano state confermate le sanzioni della inibizione sino al 14.12. 2006 a carico del sig. Mei Enrico, con contestuale proposta di radiazione, e dell’ammenda di L. 500.000 a carico della Società Sabinia, mentre era stata ridotta a tutto il 31.12.2003 la squalifica a carico del calciatore Mei Federico. La ricorrente deduce in fatto che gli episodi riportati nel rapporto dell’arbitro sarebbero frutto di una falsa rappresentazione da parte del refertante, motivata dall’esigenza di giustificare, esagerando la gravità dei fatti, l’adozione del provvedimento di sospensione della gara. I fatti realmente accaduti sarebbero quelli pubblicati su articoli di giornali, nei quali non si fa cenno ad alcuna rissa od aggressione fisica nei confronti dell’arbitro. Con i i due motivi in diritto la ricorrente eccepisce: la nullità del procedimento svoltosi avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado, ai sensi dell’art. 30 commi 1 e 5 C.G.S., per assenza del Giudice Sportivo di 2° Grado titolare alla riunione del 22.1.2002, in cui si svolse l’audizione della Società reclamante; - la violazione e/o falsa applicazione delllart.33 comma 3 C.G.S. e la contraddittorietà di motivazione, in quanto il primo giudice avrebbe ritenuto chiara e coerente la descrizione dei fatti operata dall’arbitro (respingendo conseguentemente l’istanza di remissione degli atti alllUfficio Indagini per lo svolgimento di ulteriori accertamenti), senza tenere nel debito conto la circostanza che il direttore di gara aveva interesse ad alterare o modificare i fatti veramente accaduti, creando una realtà idonea a giustificare il proprio operato. La U.S. Sabinia chiede, in via preliminare, la declaratoria di nullità del procedimento svoltosi avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado, con remissione degli atti al predetto giudice per il rinnovo del procedimento; sempre in via preliminare, la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini, affinchè vengano svolti accertamenti in ordine alle censure mosse al rapporto di gara; nel merito, la revoca o la congrua riduzione delle sanzioni impugnate. Con ordinanza del’8.3.2002 la C.A.F. ha richiesto al Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scoiastica, un supplemento di istruttoria in merito alle modalità di svolgimento del primo giudizio. Avendo il Comitato Regionale Lazio provveduto a fornire le precisazioni richieste, il ricorso è stato esaminato nel corso della riunione del 21 marzo 2002. Il reclamo deve essere respinto. Rileva innanzi tutto la C.A.F. che il motivo in fatto, con cui viene affermata la falsità del rapporto arbitrale, è manifestamente infondato, perchè contrastante con il principio, costantemente affermato ed applicato dagli organi di giustizia sportiva sulla base di esplicita previsione normativa, che attribuisce ai documenti ufficiali in primis al rapporto del direttore di gara, valore di prova privilegiata, la cui veridicità non può essere inficiata, o comunque contestata, attraverso fonti - come quelle giornalistiche - sprovviste del carattere dell’ufficialità. II primo motivo in diritto, tendente a dimostrare la nullità del procedimento di secondo grado, si è rivelato inconsistente alla luce dei chiarimenti forniti dal Comitato Regionale Lazio, dai quali e emerso: che l’audizione del rappresentante della Società Sabinia è stata effettuata dal Sostituto Giudice Sportivo di 2° Grado, avv. Federico Torella; che la delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.30 del 24.01.2002 è stata assunta dal Giudice Sportivo di 2° Grado, avv. Gianvincenzo Liberatori. Poichè il C.G.S. non contiene dettagliate disposizioni in ordine al funzionamento interno degli organi disciplinari e poichè la nullità di atti o procedimenti può essere dichiarata soltanto nei casi normativamente previsti, l’eccezione di nullità sollevata dalla ricorrente deve essere respinta. Quanto al secondo motivo, non hanno pregio le censure mosse dalla ricorrente alla delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado, che ha applicato, con motivazione immune da vizi logici, il principio sancito dall’art.31 lett. a) C.G.S. in merito alll’efficacia probatoria del rapporto dell’arbitro. Le affermazioni della ricorrentè circa l’interesse di parte che avrebbe spinto l’arbitro ad alterare i fatti fornendone una versione che, per alcune parti del rapporto, sarebbe totalmente falsa, rappresentano mere allegazioni difensive, del tutto prive di riscontro, sia sotto il profilo fattuale, sia sotto quello della logica. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Sabinia di Poggio Moiano (Rieti) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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