F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 12 12 – APPELLO DEL CALCIATORE TADDEI DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 30 del 28.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/03/2002 n. 12 12 - APPELLO DEL CALCIATORE TADDEI DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 30 del 28.2.2002) Con atto 4 marzo 2002 il calciatore Taddei Diego dell’U.S. Castiglionese proponeva appello avanti questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 30 del 28 febbraio 2002, relativa alla squalifica per mesi 3 inflitta al calciatore attuale reclamante. Con nota 8 marzo 2002 perveniva alla C.A.F. dichiarazione di rinunzia all’appello. La Commissione preso atto della intervenuta rinuncia al gravame da parte dell’appellante dichiara per tale motivo l’inammissibilità dell’appello stesso. Va da ultimo disposto l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 29 comma 12 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore Taddei Diego e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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